Cass. pen., sez. III, 01-06-2000 (05-04-2000), n. 6464 – Pres. Avitabile D – Rel. Rizzo A – Giannuzzi F ed altro – P.M. (conf.) Fraticelli M

Cass. pen., sez. III, 01-06-2000 (05-04-2000), n. 6464 – Pres. Avitabile D – Rel. Rizzo A – Giannuzzi F ed altro – P.M. (conf.) Fraticelli M

Cass. pen., sez. III, 01-06-2000 (05-04-2000), n. 6464 – Pres. Avitabile D – Rel. Rizzo A – Giannuzzi F ed altro – P.M. (conf.) Fraticelli M
 
 
Reati contro la persona – In genere – Delitti contro la libertà individuale – Contro la libertà sessuale – Violenza sessuale di gruppo – Configurabilità del reato per i componenti del gruppo non autori materiali degli atti di violenza – Sussistenza – Assistenza agli atti di violenza compiuti da uno o più componenti del gruppo – Necessità – Esclusione – Presenza sul luogo e nel momento del compimento dei suddetti atti – Sufficienza – Fondamento.
 
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall’art. 609 octies cod. pen., è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto; non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest’ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11.6.99 la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di condanna emessa il 16.10.98 dal Tribunale di Roma nei confronti di G.F., C.G. e I.J. per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo, commessi in danno di S.V., e riduceva la pena inflitta dal primo giudice, rideterminandola in anni 3 e mesi 8 di reclusione per G.F., in anni 3 di reclusione per C.G. ed in anni cinque di reclusione per Ismaili.
Contro la sentenza l’imputato G.F. ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto la violazione di legge sostenendo che nei fatti ricorreva il meno grave reato di cui all’art. 609 bis c.p., dato che aveva avuto rapporti sessuali con la persona offesa separatamente e senza che gli altri due coimputati assistessero alla commissione del fatto.
Anche I.J. ha proposto ricorso per cassazione ma non ha presentato i motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ anzitutto da osservare che il ricorso proposto da I.J. è inammissibile, a norma di quanto disposto dall’art. 591 in relazione all’art. 581 c.p.p., dato che il ricorrente non ha presentato i motivi a sostegno dell’impugnazione.
Esaminato il ricorso proposto dal G.F., ritiene la Corte che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ricorrono nella specie gli estremi del reato di violenza sessuale di gruppo.
Occorre considerare che il reato di cui all’art. 609 octies c.p. si differenzia da quello di cui all’art. 609 bis c.p. in quanto richiede la partecipazione, da parte di più persone riunite, agli atti di violenza sessuale.
Il maggiore disvalore di tale fatto criminoso è dato dalla particolare gravità dell’azione delittuosa, appunto perché commesso con la partecipazione di più persone riunite, e quindi dalla più grossa offesa arrecata alla libertà sessuale della vittima.
Or poiché l’elemento che qualifica la violenza sessuale di gruppo è dato dalla partecipazione di più persone riunite alla commissione del fatto, mentre è necessario che costoro partecipino all’esecuzione materiale del reato, non occorre che tutti compiano gli atti di violenza sessuale, poiché la partecipazione ricorre quante volte è comunque dato un contributo causale alla realizzazione del reato.
Ne consegue che sussiste la violenza sessuale di gruppo sia nel caso che gli aggressori, congiuntamente o “a turno”, sottopongono la vittima ad atti di violenza sessuale, sia che tali atti sono compiuti da uno solo di essi, poiché il fatto è sempre dovuto all’azione congiunta di tutti i compartecipi.
Per le stesse ragioni non è necessario, per la sussistenza del reato di cui all’art. 609 octies c.p., che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che essi siano presenti sul luogo ove la vittima è trattenuta ed al momento in cui gli atti di violenza sessuale sono compiuti da uno di loro, poiché costui trae forza dalla loro presenza “in loco” e quindi la violenza sessuale è riferibile all’intero gruppo.
Sulla base di tali precisazioni emerge evidente che sul caso in esame correttamente la Corte di Appello ha ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale di gruppo, dato che il G.F., il C. e I., dopo aver sequestrato S.V., ebbero a condurla in uno stabile ove “a turno” la violentarono.
Ne consegue che il ricorso di G.F. va rigettato perché infondato, quello di I.J. va dichiarato inammissibile ed entrambi i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali e I. inoltre al versamento di L. 1.000.000 alla cassa delle ammende.
A norma di quanto disposto dall’art. 23 L. 332/95 copia della presente sentenza va trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario ove i due ricorrenti si trovano ristretti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di I.J., rigetta il ricorso di G.F. e condanna entrambi i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e I. inoltre al versamento di L. 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall’art. 23 co. 1 L. 8.8.95 n. 332.
No Comments

Post a Comment