Sentenze

Cassazione Penale, sez. III, 27-02-2009

Cassazione Penale, sez. III, 27-02-2009 (20-11-2008), n. 8809 – Pres. VITALONE Claudio – Est. MULLIRI Guicla I. – P.M. CIAMPOLI Luigi – V.R. 
 

OSSERVA

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con sentenza in data 17 gennaio 2008 la Corte d’Appello di Catania ha confermato la condanna che il Tribunale di Catania aveva irrogato a V., alla pena di 3 anni di reclusione, per fatti di violenza sessuale in danno della figlia minore di anni 7.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il V. deducendo.

1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e d) in rel. agli artt. 178 e 603 c.p.p., art. 495 c.p.p., comma 2 per essere stata disattesa la sua istanza di integrazione istruttoria – formulata nei motivi di gravame e reiterata dinanzi alla Corte di Appello – avente ad oggetto l’espletamento di una perizia psicologica sulla minore dal momento che le indagini e quindi il giudizio si erano basati esclusivamente su una ct. eseguita dal P.M. e di una consulenza fatta svolgere dalla p.o., entrambe, in assenza della difesa. Per di più, non vi è neanche documentazione video o fono registrata di tali consulenze sì da poter verificare sia il linguaggio verbale che quello comportamentale della minore durante l’atto.

Si osserva altresì che la reiezione di tale istanza integratoria da parte della Corte d’Appello è avvenuta anche sulla base dell’affermazione – erronea – secondo cui non vi sarebbero contrasti tra la ct. del P.M., quella disposta dal giudice civile nella causa di separazione e quella eseguita su impulso della p.o. all’epoca non ancora costituita parte civile.

2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), prima e seconda parte in rel. agli artt. 459 e 499 c.p.p. e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2 assumendo, cioè, che la sentenza impugnata è affetta da gravissime lacune motivazionali oltre che da palese contraddittorietà ed illogicità sia endogena che esogena.

In sostanza, la Corte, pur avendo dato per ammesso che il V. non sia un pedofilo (come attestato anche dalle due consulenze redatte per conto del P.M. e del giudice della separazione) gli attribuisce ugualmente condotte che, per la loro brutalità e devianza, sono incompatibili con una personalità ritenuta normale.

In ogni caso, la perizia psicologica, redatta dal ct. del P.M., la sua audizione, la perizia psicologica redatta per conto della p.o. e le dichiarazioni rese da tale consulente convergono tutte nell’affermazione secondo cui le condotte contestate non avrebbero potuto che essere poste in essere da soggetto pervertito.

Ed inoltre, la sentenza è viziata perchè ha assolutamente disatteso le conclusioni delle consulenze già dette che, dopo avere esplorato l’ambito familiare della vittima ed il suo quadro personologico e, dopo aver analizzato le dichiarazioni del bambina ed il suo vissuto emotivo, hanno raggiunto conclusioni che disattendono quelle della Corte. Ed infatti, è stato escluso che i disegni fossero indicativi di un trauma da abuso e che nel comportamento della bambina vi fossero segnali della violenza subita. Al contrario si è dato atto del profondo coinvolgimento della minore nelle vicende di separazione della madre e del fatto che il suo narrato fosse caratterizzato da “ripetitività” e “rigidità” e da “assenza di emotività”.

In tal modo, la Corte ha disatteso il monito, pervenuto anche da decisione di questa S.C., circa il rischio che il minore non distingua il vissuto dall’immaginato e che adotti comportamenti che sono solo ripetitivi di un canovaccio gradito all’adulto (nella specie la madre) per assecondarlo e compiacerlo.

Anche sotto il profilo del “movente”, sebbene tutti i consulenti convengano nel sottolineare un certo “ambivalente rancore” della minore nei confronti del padre per essersene andato di casa e per gli atti di violenza, la Corte conclude affermando che “se la minore smentisse il movente del suo racconto accusatorio non potrebbe non coincidere con un fine vendicativo che proprio stona a livello di psicologia infantile” (v. f. 9).

Sostiene, invece, il ricorrente che, nella specie, si sarebbe in presenza di una chiara immedesimazione della minore nei travagli della madre per la separazione e si conclude osservando che le immagini e gli atteggiamenti riferiti da una bimba di 7 anni ben avrebbero potuto essere da lei appresi visionando le video cassette hard presenti nell’abitazione ed avendo la stessa bimba detto di essere in grado di utilizzare il videoregistratore.

La sentenza gravata sarebbe quindi inficiata da più vizi perchè, sebbene richiamate alla loro attenzione, tutte queste circostanze non sono state adeguatamente considerate e, per di più non è stata vagliata neanche l’ipotesi di un giudizio assolutorio ex art. 530 cpv. c.p.p..

3) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in rel. all’art. 43 c.p., comma 1, e artt. 609 bis, quater, septies c.p. e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2 assumendo, cioè, la contraddittorietà dell’attribuzione dei fatti all’imputato per “cretineria” dal momento che ciò non darebbe vita all’elemento psicologico del dolo.

In ogni caso, non sarebbe stata adeguatamente scandagliata la possibilità di un’assoluzione neanche ex art. 530 cpv. c.p.p..

4) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in rel. agli artt. 133, 62 bis e 69 c.p. assumendo, cioè, la non adeguata graduazione della pena in nome di un’asserita – ma non meglio motivata – “gravità” del fatto.

In udienza, la difesa ha presentato motivi aggiunti (tempestivamente già depositati presso la Corte d’Appello di Catania) con allegata una consulenza di parte avente ad oggetto un’analisi psicocriminologica degli elementi probatori risultanti dagli atti di causa.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

– Prima di analizzare le censure del ricorrente, si impone qualche premessa sui limiti del giudizio di legittimità.

La Corte Suprema non è chiamata a “sovrapporre” la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì a stabilire se detti giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; se ne abbiano fornito una corretta valutazione dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti; se i criteri logici seguiti nello sviluppo delle varie argomentazioni siano adeguati e coerenti alla definitiva selezione delle alternative decisorie.

Il vizia logico della motivazione, inoltre, nelle sue varie concrete espressioni – contraddittorietà, illogicità, omessa considerazione di circostanze decisive e, pur anche, travisamento di fatto – deve essere riscontrabile nel testo stesso della motivazione, attraverso un adeguato confronto tra le varie posizioni che vi si sono inserite, ma senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Ed è a tal fine che il giudice di merito ha l’obbligo di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione, onde consentire all’interessato di formulare le più appropriate censure ed, alla Corte di cassazione, di esercitare la funzione di controllo che le è propria.

Osservate tali regole ed accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice ha seguito il corretto percorso, senza subire gli effetti di una riduttiva indagine conoscitiva o di un’imprecisa ricostruzione del contenuto della prova, lo scrutinio di legittimità deve ritenersi completamente esaurito.

Detto in estrema sintesi, il giudice di legittimità (che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge) non può divenire giudice del “contenuto della prova” non competendogli un controllo (riservato esclusivamente al giudice di merito) sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

L’unico apprezzamento consentito è sulla logicità della motivazione quale desumibile dal testo del provvedimento impugnato.

Tutto ciò puntualizzato doverosamente, non può sfuggire come, nella specie, il raffronto tra le ragioni del ricorrente ed i contenuti della sentenza censurata facciano effettivamente emergere almeno un punto sul quale il, pur attento e scrupoloso, argomentare dei giudici di merito sembra “ripiegarsi su sè stesso” risolvendosi in una mera affermazione di principio autonoma e non consequenziale al ragionamento pregresso o a precisi principi psicologici.

La Corte ha ritenuto fondata la decisione del giudice di primo grado muovendo dalla premessa che la responsabilità dell’imputato si fonda sul complesso di questi elementi:

– le parole della bambina apparsa attendibile fin dal primo momento;

– le ripetute indagini psicologiche alle quali è stata sottoposta in punto di attendibilità con esiti tali da escludere la necessità di ulteriori accertamenti;

– assenza di contraddittorietà negli esiti delle consulenze tanto che la stessa difesa ha fatto proprie le conclusioni del ct. del P.M. – il comportamento delle parti in causa a cominciare dalla madre che – sebbene risultata essere stata picchiata ripetutamente dall’ex coniuge – non ha detto cose che ne potessero aggravare la posizione ed ha finito per riferire degli specifici

episodi solo per quanto a sua volta appreso dalla bambina limitandosi a soggiungere che, con il senno di poi, forse, alcuni segnali e sospetti avrebbero potuto esserci stati. Analogamente dicasi per la nonna materna.

– anche le consulenze disposte su entrambi i genitori hanno escluso, per un verso la influenzabilità, e, quindi, potenziale induzione da parte della madre verso la bambina e, per altro verso, che il padre fosse un “pedofilo”.

I giudici di merito, poi, non ha ritenuto di condividere il dubbio, insinuato nei motivi di appello, che la bimba avesse descritto cose viste fare da altri ritenendo corretto l’assunto dei giudici di primo grado secondo cui, in primo luogo, per fare ciò, si dovrebbe presumere qualcosa di indimostrato, secondariamente, perchè si dovrebbe teorizzare, da parte della bimba una callidità ed una malizia incompatibili con la sua età.

Per contro, i giudici di secondo grado non hanno mancato di evidenziare come, dalla relazione del consulente siano emersi – a riguardo dell’imputato – vari segnali di una personalità immatura sì da giustificare i ripetuti epiteti di “cretino” “scemo” monello” con cui è stato apostrofato anche dalla bambina la cui puntualità e coerenza nei propri racconti (alla madre, ai tre consulenti ed allo stesso Collegio di primo grado) è stata ribadita e richiamata più volte anche dai giudici di appello.

Orbene, anche in questa sia pur sintetica esposizione delle argomentazioni della Corte d’Appello, si profilano spunti di dubbio e di riflessione a cominciare dal rilievo che è stato lo stesso consulente del P.M. a segnalare che la bambina manifestava un coinvolgimento emotivo maggiore proprio con riferimento alle violenze poste in essere dal padre nei confronti della madre e “mai relativamente invece a quelli che poi vennero definiti atti di libidine”. Ed è sempre il Dott. C. (consulente del P.M.) – riferiscono i giudici, nella propria sentenza – che asserisce, da un lato, che la bambina non mostrava i segni di un trauma dovuto a molestie sessuali e, dall’altro, che “non è possibile che fatti di quel genere si potessero verificare senza

lasciare traumi” e che “non è possibile, per dei meccanismi molto precisi nel modo di funzionare della mente degli esseri umani, in particolare dei bambini, perchè, nei bambini, i meccanismi di rimozione, di difesa – vengono chiamati così – che si mettono in atto normalmente negli adulti non sono operativi normalmente come nell’adulto” (ff. 4 e 5 sent.).

A fronte di ciò, i giudici di merito, si pongono giustamente l’interrogativo circa le ragioni per le quali la bambina abbia, comunque, fatto determinate affermazioni il cui contenuto – come sottolineato in precedenza – era di “atti esplicitamente sessuali (per affermazione concorde di tutti i ct.) al punto che, altrettanto unanimemente, era stato detto che quanto descritto “non poteva far parte del suo naturale patrimonio cognitivo attesa l’età”.

La risposta che la Corte offre, a questo punto, risulta, però, come “scollegata” dal contesto, fin a quel punto descritto ed analizzato compiutamente.

Sottraendosi alla soluzione alternativa proposta dal consulente della difesa “a fronte della puntualità con cui sono sempre stati riferiti quei fatti, i giudici affermano, infatti, il convincimento secondo cui il racconto della bambina non può che rispecchiare una realtà obiettiva perchè, diversamente “bisogna supporre cose che non sono emerse, che la bambina abbia visto fare quelle cose a qualcun altro che non sia il padre e che, poi con una malizia difficilmente compatibile con al sua età (sette anni) dopo averne percepito il significato infamante o comunque negativo le abbia attribuite al padre”.

Il punto è che la conclusione convinta che, la Corte ritiene di affermare si risolve in un’affermazione sostanzialmente apodittica che non da conto delle emergenze fin lì attentamente analizzate e riportate e, soprattutto, fa un’asserzione – circa la conformità dell’atteggiamento della bimba rispetto alla “psicologia infantile” – non adeguatamente confortata da pareri tecnici.

Lungi da volersi concludere – non essendo valutazione che spetta a questa Corte – che l’ipotesi drasticamente scartata dai giudici di appello sia invece verosimile, ciò che si vuole qui sottolineare è che la conclusione dei giudici non si sostanzia in un argomento logico inattaccabile ma lascia spazio a perplessità restando fermi dati incontrastati (e puntualmente richiamati anche dalla sentenza) quali l’assenza di segni riconducibili ad un evento traumatico o il fatto che i racconti della bambina fossero espressivi di un disagio da essa elaborato, più, per i ripetuti litigi dei genitori e per l’abbandono del padre, che, non per gli abusi sessuali (da lei descritti quasi incidentalmente a margine del racconto degli atti di violenza sulla madre). E’ anche possibile, come afferma la Corte che la “rappresaglia razionale” non sia una risposta attribuibile ad una bimba di sette anni ma è anche vero che la Corte trascura di approfondire soluzioni alternative ad emergenze in sè certamente contrastanti con la conclusione adottata con tanta decisione.

E’ come se, in ultima analisi, il convincimento dei giudici fosse stato – alla fin fine – indotto dalla “obiettività” dei racconti effettuati in termini e gesti “tanto chiari ed eloquenti da indurre al convincimento che non potesse averli appresi in altro modo che di persona” trascurando di analizzare funditus il profilo della riferibilità di detto apprendimento.

E’ indubbio che la particolare difficoltà nel trattare vicende come quelle in esame discende dal fatto che l’accusa è rappresentata dalla voce di giovani vittime che narrano fatti dei quali non dovrebbero avere esperienza e che non possono essere il risultato di una loro fantasia. E’ altrettanto fuor di dubbio, come dice la Corte, che difficilmente un minore può architettare da solo un racconto come quello qui fatto tuttavia, come già affermato anche in precedenti decisioni di questa S.C. (sez. 3^, 18.9.07, Scancarello, n. 37147), l’assunto secondo il quale “i bambini piccoli non mentono consapevolmente” “deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiarati attendibili se lasciati liberi di raccontare,

ma diventano altamente maleabili in presenza di suggestioni etero indotte” e che “se interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative del loro interlocutore”.

Nessun dubbio vuole introdursi circa l’assoluta buona fede della madre e dei parenti della bambina nel caso di specie, ma è certo che la “solidarietà” peculiarmente espressa dalla minore nei confronti della madre, le conclusioni negative di un primo consulente di ufficio (in sede civile) circa il verificarsi di abusi (sì da legittimare gli incontri della minore con il padre) e le stesse conclusioni “perplesse” del ct. del P.M., a proposito dell’assenza di traumi da abuso e di 

emotività nei racconti, avrebbero giustificato un maggior approfondimento da parte della Corte, vuoi, in ordine ad occasioni “alternative” di apprendimento di certe scene, vuoi, circa le potenziali interferenze svolte, sul narrato della minore, da tutti gli altri comportamenti aggressivi e prevaricatori posti in essere dal padre in famiglia. Gli stessi epiteti ripetutamente rivolti dalla minore al proprio padre – considerati dai giudici come rafforzativi del proprio convincimento – sono a ben vedere, poco coerenti con la maturità ipotizzabile di una bimba di sette anni (che sarebbe tanto sviluppata e distaccata rispetto agli abusi sessuali subiti dal

padre da – non solo – non mostrare alcun segno di emozione nel narrarli ma – per di più – riuscire a “classificarli” – con sorprendenti superiorità e distacco – come gesti di un “cretino”). Siffatti modi di essere evocano, una volta di più, semmai, il dubbio che, nella specie, gli effetti di ricaduta conflittualità familiare (e dell’intuibile disprezzo espresso dagli adulti verso l’imputato) non siano stati adeguatamente valutati.

Contrariamente a come sostenuto nel primo motivo di ricorso, non costituisce affatto, causa di nullità l’aver disatteso le istanze di integrazione istruttoria attraverso l’espletamento di una perizia psicologica, compito dei giudici di merito è, dunque, solo di rivalutare il bagaglio probatorio per cercare di pervenire ad una conclusione più convincente nelle direzioni indicate (mediante una semplice rilettura delle risultanze ovvero anche, se ritenuti necessari, attraverso gli approfondimenti tecnico-peritali del caso).

A tal fine, la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

 

 

P.Q.M.

Visto l’art. 637 c.p.p. e ss.;

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

Cass. pen., sez. III, 06-02-1997 (15-11-1996), n. 1040 – Pres. Tridico GS – Rel. Fiale A – Coro – P.M. (Diff.) Di Zenzo C

Cass. pen., sez. III, 06-02-1997 (15-11-1996), n. 1040 – Pres. Tridico GS – Rel. Fiale A – Coro – P.M. (Diff.) Di Zenzo C
 

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(massima 1)
 
REATI CONTRO LA PERSONA – IN GENERE – Delitti contro la libertà individuale – Contro la libertà sessuale – Violenza sessuale – Art.609 bis COD.PEN. – Condotta vietata – Individuazione e connotazione -.
 
La condotta vietata dall’art.609 bis COD.PEN.(VIOLENZA sessuale), introdotto dall’art.3 legge 15 febbraio 1996,n.66 (Norme contro la violenza sessuale), ricomprende – se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica – oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente. L’antigiuridicità della condotta resta connotata, dunque, da un requisito soggettivo (la finalizzazione all’insorgenza o all’appagamento di uno stato interiore psichico di desiderio sessuale) che si innesta sul requisito oggettivo della concreta e normale idoneità del comportamento a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e ad eccitare o a sfogare l’istinto sessuale del soggetto attivo. (La S.C. ha osservato che il riferimento alla “normale idoneità” è necessario, poiché un soggetto connotato da una sessualità “particolare” potrebbe eccitarsi, per esempio, anche attraverso il bacio delle scarpe calzate dalla persona concupita ed un comportamento siffatto non potrebbe certamente ricondursi alla previsione incriminatrice in esame).

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(massima 2)
 
REATI CONTRO LA PERSONA – IN GENERE – Delitti contro la libertà individuale – Contro la libertà sessuale – Violenza sessuale – Atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale – Connotazione ed individuazione – Comportamenti esclusi – Fattispecie: molestia sessuale penalmente irrilevante.
 
Il compimento di atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale può avere anche connotazioni di gravità maggiore della congiunzione stessa e l’applicazione della circostanza attenuante speciale prevista da comma 3 dell’art.609 bis deve avere riguardo all’effettiva valenza criminale degli specifici comportamenti desunta con riferimento ai criteri direttivi indicati dall’art.133 COD.PEN.. Non è possibile, pertanto, delineare aprioristicamente una categoria generale alla quale ricondurre “i casi di minore gravità”, ma la loro individuazione è rimessa, volta per volta, alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi con razionale riferimento agli elementi considerati determinanti per la soluzione adottata e con obbligo di puntuale motivazione. Tra i casi di minore gravità potranno annoverarsi comportamenti di molestia sessuale consistenti in atti concludenti, mentre ne resteranno esclusi quei comportamenti che si risolvono, ad esempio, in ossessivi corteggiamenti o in assillanti proposte, ove “lo sfondo sessuale” costituisce soltanto un motivo e non un elemento della condotta.
(Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste, di sentenza di condanna per il reato di cui all’art.521 c.p.., per avere l’imputato compiuto atti di libidine consistiti, mentre manifestava l’intenzione di abbottonare i pantaloni ad una ragazza e di calzarle le scarpe, nel toccare il bottone dei pantaloni e nel baciarle una gamba, sugli stessi “jeans”, senza trattenerla né toccarla in altre parti del corpo, la S.C. ha ritenuto che, in sostanza, l’imputato aveva posto in essere una “molestia sessuale” che non varca la soglia della rilevanza penale in relazione all’art.609 bis c.p. e non è altresì riconducibile ad altre ipotesi criminose, dovendosi escludere con palese evidenza la ravvisabilità di un intento ingiurioso e non potendo configurarsi, in un’abitazione privata, la contravvenzione di cui all’art.660 c.p.).

Cass. pen., sez. III, 31-07-1996 (C.C. 10-06-1996), n. 2561 – Pres. Chirico C – Rel. Morgigni A – Guardavalle – P.M. (Conf.)

Cass. pen., sez. III, 31-07-1996 (C.C. 10-06-1996), n. 2561 – Pres. Chirico C – Rel. Morgigni A – Guardavalle – P.M. (Conf.)
 
 
REATI CONTRO LA PERSONA – IN GENERE – Delitti contro la libertà individuale – Contro la libertà sessuale – Violenza sessuale – Circostanze aggravanti – Atti sessuali in danno di minori – Art. 4 legge n. 66 del 1996 – Previgente art. 521 cod. pen. – Individuazione di disciplina più favorevole – Criteri – Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO – LEGGI – LEGGE PENALE – SUCCESSIONE DI LEGGI – Atti sessuali in danno di minori – Art. 4 legge n. 66 del 1996 – Previgente art. 521 cod. pen. – Individuazione di disciplina più favorevole – Criteri – Fattispecie.
 
In tema di atti di violenza sessuale in danno di minori, non può ritenersi più favorevole al reo la disciplina introdotta con l’art. 4 legge 15 febbraio 1996, n. 66 rispetto a quella di cui al previgente art. 521 cod. pen. se la pena inflitta in concreto non è quella minima prevista da quest’ultima norma, mentre è tale (più favorevole al reo) se la pena sia stata inflitta nel minimo edittale, potendo essere ritenuta prevalente, ove applicabile, l’attenuante della minore gravità di cui all’art. 609 bis cod. pen. introdotto con l’art. 3 legge 15 febbraio 1996, n. 66. (Questione esaminata d’ufficio in occasione di dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell’imputato).

Cass. pen., sez. III, 01-06-2000 (05-04-2000), n. 6464 – Pres. Avitabile D – Rel. Rizzo A – Giannuzzi F ed altro – P.M. (conf.) Fraticelli M

Cass. pen., sez. III, 01-06-2000 (05-04-2000), n. 6464 – Pres. Avitabile D – Rel. Rizzo A – Giannuzzi F ed altro – P.M. (conf.) Fraticelli M
 
 
Reati contro la persona – In genere – Delitti contro la libertà individuale – Contro la libertà sessuale – Violenza sessuale di gruppo – Configurabilità del reato per i componenti del gruppo non autori materiali degli atti di violenza – Sussistenza – Assistenza agli atti di violenza compiuti da uno o più componenti del gruppo – Necessità – Esclusione – Presenza sul luogo e nel momento del compimento dei suddetti atti – Sufficienza – Fondamento.
 
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall’art. 609 octies cod. pen., è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto; non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest’ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11.6.99 la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia di condanna emessa il 16.10.98 dal Tribunale di Roma nei confronti di G.F., C.G. e I.J. per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo, commessi in danno di S.V., e riduceva la pena inflitta dal primo giudice, rideterminandola in anni 3 e mesi 8 di reclusione per G.F., in anni 3 di reclusione per C.G. ed in anni cinque di reclusione per Ismaili.
Contro la sentenza l’imputato G.F. ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto la violazione di legge sostenendo che nei fatti ricorreva il meno grave reato di cui all’art. 609 bis c.p., dato che aveva avuto rapporti sessuali con la persona offesa separatamente e senza che gli altri due coimputati assistessero alla commissione del fatto.
Anche I.J. ha proposto ricorso per cassazione ma non ha presentato i motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ anzitutto da osservare che il ricorso proposto da I.J. è inammissibile, a norma di quanto disposto dall’art. 591 in relazione all’art. 581 c.p.p., dato che il ricorrente non ha presentato i motivi a sostegno dell’impugnazione.
Esaminato il ricorso proposto dal G.F., ritiene la Corte che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ricorrono nella specie gli estremi del reato di violenza sessuale di gruppo.
Occorre considerare che il reato di cui all’art. 609 octies c.p. si differenzia da quello di cui all’art. 609 bis c.p. in quanto richiede la partecipazione, da parte di più persone riunite, agli atti di violenza sessuale.
Il maggiore disvalore di tale fatto criminoso è dato dalla particolare gravità dell’azione delittuosa, appunto perché commesso con la partecipazione di più persone riunite, e quindi dalla più grossa offesa arrecata alla libertà sessuale della vittima.
Or poiché l’elemento che qualifica la violenza sessuale di gruppo è dato dalla partecipazione di più persone riunite alla commissione del fatto, mentre è necessario che costoro partecipino all’esecuzione materiale del reato, non occorre che tutti compiano gli atti di violenza sessuale, poiché la partecipazione ricorre quante volte è comunque dato un contributo causale alla realizzazione del reato.
Ne consegue che sussiste la violenza sessuale di gruppo sia nel caso che gli aggressori, congiuntamente o “a turno”, sottopongono la vittima ad atti di violenza sessuale, sia che tali atti sono compiuti da uno solo di essi, poiché il fatto è sempre dovuto all’azione congiunta di tutti i compartecipi.
Per le stesse ragioni non è necessario, per la sussistenza del reato di cui all’art. 609 octies c.p., che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che essi siano presenti sul luogo ove la vittima è trattenuta ed al momento in cui gli atti di violenza sessuale sono compiuti da uno di loro, poiché costui trae forza dalla loro presenza “in loco” e quindi la violenza sessuale è riferibile all’intero gruppo.
Sulla base di tali precisazioni emerge evidente che sul caso in esame correttamente la Corte di Appello ha ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale di gruppo, dato che il G.F., il C. e I., dopo aver sequestrato S.V., ebbero a condurla in uno stabile ove “a turno” la violentarono.
Ne consegue che il ricorso di G.F. va rigettato perché infondato, quello di I.J. va dichiarato inammissibile ed entrambi i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali e I. inoltre al versamento di L. 1.000.000 alla cassa delle ammende.
A norma di quanto disposto dall’art. 23 L. 332/95 copia della presente sentenza va trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario ove i due ricorrenti si trovano ristretti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di I.J., rigetta il ricorso di G.F. e condanna entrambi i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e I. inoltre al versamento di L. 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall’art. 23 co. 1 L. 8.8.95 n. 332.

Corte di Appello di Milano, I Sez., 2/02/2004 (dep. 02/03/2005)

Corte di Appello di Milano, I Sez., 2/02/2004 (dep. 02/03/2005)
Pres. Mario Corbetta.
 
(Ecco la prima applicazione della sentenza delle Sezioni Unite sull’imputabilità.)
 
 
Il riscontro del disturbo della personalità “ Borderline” ben può integrare la fattispecie di cui all’articolo 89 del codice penale, essendo tale condizione sufficiente a scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e volere del reo, rendendo quindi applicabile la conseguente riduzione di pena legata alla presenza di un vizio di mente parziale nel momento del compimento del fatto reato.
Nel caso di specie l’imputato aveva ripetutamente posto in essere condotte di rapina e violenza sessuale a danno di diverse donne incontrate sui treni. La Corte di Appello di Milano, affrontando la questione circa la presenza o l’assenza di un vizio parziale di mente nella persona dell’asserito reo, questione risolta in primo grado positivamente dal consulente della difesa e negativamente da quello del PM, la cui tesi era poi stata fatta propria dal Tribunale, decide di rinnovare parzialmente il dibattimento, disponendo una perizia di ufficio. Sarà quest’ultima a far propendere il Collegio di secondo grado circa il riscontro della presenza di un disturbo di personalità sufficiente ad integrare la fattispecie di vizio parziale di mente di cui all’articolo 89 del codice penale. Si legge infatti nella perizia dello psichiatra nominato dai Giudici di Appello come: “.. La presenza all’atto delle rapine e degli stupri di un sentimento della realtà alterato può essere ad esempio desunto dalle affermazioni del periziato di avere usato violenza soltanto sulle vittime che gli sembravano prima dell’aggressione più felici e spensierate, perché gli sembrava una provocazione nei suoi confronti, arrivando quindi ad attribuire a uno stimolo neutro un significato autoriferito a contenuto evidentemente persecutorio. Anche in quelle circostanze, tuttavia, l’imputato non evidenziava una totale perdita dell’esame di realtà, preoccupandosi immediatamente del benessere delle proprie vittime con comportamenti “accuditivi” per lui potenzialmente e, infine, fattivamente, rischiosi; rimaneva sempre consapevole del valore negativo delle proprie azioni ma non era in grado di autodeterminarsi efficacemente per una riduzione della volizione, conseguenza della rabbia e impulsività “borderline” allora incrementate dall’angosciosa distruttività che gli veniva dall’incapacità di elaborare la perdita e l’abbandono.
Queste considerazioni mi fanno quindi ritenere che il periziato si trovasse allora in una condizione di vizio parziale di mente”.