La Carta di Noto – III

La Carta di Noto – III

27/06/2011

La Carta di Noto – III
Pubblichiamo l’aggiornamento della Carta di Noto, licenziato a conclusione dell’incontro tenutosi a Siracusa e Noto nei giorni 10-12 giugno 2011
27/06/2011
La Carta di Noto – III
Pubblichiamo l’aggiornamento della Carta di Noto, licenziato a conclusione dell’incontro tenutosi a Siracusa e Noto nei giorni 10-12 giugno 2011
 

LINEE GUIDA PER L’ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE 
 
 
 
 

A conclusione dell’incontro di esperti che si è tenuto all’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) a Siracusa e Noto nei giorni 10-12 giugno 2011, organizzato dall’Avv. Luisella de Cataldo Neuburger, si é proceduto all’aggiornamento della Carta di Noto con l’apporto di magistrati, avvocati, docenti di diritto penale, psicologi, neuroscienziati cognitivi, psicologi giuridici, esperti in scienze forensi delle Forze dell’Ordine e neuropsichiatri infantili.
 
 
 
 
 

PREMESSA
 
 
 
 
 

Il presente aggiornamento della Carta di Noto, a distanza di nove anni dal primo, ha come scopo quello di adeguare il contenuto del documento ai progressi scientifici maturati nello studio del cervello, dei processi cognitivi, percettivi, mnestici e nel campo della psicologia evolutiva.
L’irruzione delle nuove tecnologie informatiche nel mondo giovanile ha, a sua volta, prodotto profonde modificazioni nei sistemi cognitivo ed emotivo, tanto più radicali quanto più debole ed esposta sia la mente che subisce il fenomeno.
Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, la tutela dei suoi diritti relazionali, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.
In particolare, i principi e le regole contenuti in questa Carta recepiscono le disposizioni contemplate dall’articolo 8,comma 6 del Protocollo della Convenzione di New York ratificato l’11 marzo 2002 e dall’articolo 30, comma 4 della Convenzione di Lanzarote ratificata in data 19 gennaio 2010.
Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali, le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell’ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.
 

LINEE GUIDA
1
. Le collaborazioni come ausiliari della P.G. e dell’Autorità Giudiziaria, nonché gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato.Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare.
Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:
 
 

a) utilizzare metodologie
evidence-based   
 
 
 
 
 

 

2
. E’ diritto delle parti processuali, in occasione del conferimento di ogni incarico peritale, interloquire sull’effettiva competenza dell’esperto e sul contenuto dei quesiti.  
 
 
 
 

3.
In tema di idoneità a testimoniare del minore le parti e gli esperti si assicurano che i quesiti siano formulati in modo da non implicare giudizi, definizioni o altri profili di competenza del giudice.  
 
 
 
 

4.
La valutazione psicologica non può avere ad oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità di quanto raccontato dal minore che spettano esclusivamente all’Autorità Giudiziaria.
 
 
 
 

L’esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.
 
 
 
 
 

5.
Per soggetti minori di età inferiore agli anni dieci si ritiene necessario, salvo in casi di eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, che sia disposta perizia al fine di verificarne la idoneità a testimoniare.
 
 
 
 

La idoneità a testimoniare non implica la veridicità e credibilità della narrazione.
 
 
 
 
 

6.
L’accertamento sulla idoneità a testimoniare deve precedere l’audizione del minore.
 
 
 
 

Tale accertamento va condotto evitando di sollecitare la narrazione sui fatti per cui si procede.
 
 
 
 
 

7.
Le dichiarazioni del minore vanno sempre assunte utilizzando protocolli d’intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura scientifica, nella consapevolezza che ogni intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni, alterazioni e anche perdita dell’originaria traccia mnestica.
 
 
 
 

Le procedure d’intervista devono adeguarsi, nella forma e nell’articolazione delle domande, alle competenze cognitive, alla capacità di comprensione linguistica (semantica, lessicale e sintattica), alla capacità di identificare il contesto nel quale l’evento autobiografico può essere avvenuto, alla capacità di discriminare tra eventi interni ed esterni, nonché al livello di maturità psico-affettiva del minore.
Un particolare approfondimento dovrà essere effettuato in ordine all’abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle
tematiche in discussione e all’eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, derivanti dall’interazione con adulti.
 
 
 

8.
Non è metodologicamente corretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore e gli adulti di riferimento, salvo che non ve ne sia la rituale e materiale possibilità, dando conto in tal caso delle ragioni dell’incompletezza dell’indagine.
 
 
 
 

Tale valutazione – allo scopo di identificare eventuali influenze suggestive esterne – non può prescindere dall’analisi dei contesti e delle dinamiche che hanno condotto il minore a riferire o rivisitare la propria esperienza.
 
 
 
 
 

9.
Il parere dell’esperto dovrà chiarire e considerare le modalità attraverso le quali, prima del proprio intervento, il minore ha narrato i fatti a familiari, P.G., magistrati ed altri soggetti.
 
 
 
 

In particolare, dovrà dar conto:
a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto;
b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto;
c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative);