In risposta alla Procura Minorile.

In risposta alla Procura Minorile.

Dopo l’intervento del Procuratore Minorile facenti funzione:
Nessun inerzia della Procura”, in qualità di avvocato difensore della madre della bimba, sento il dovere nuovamente di rivolgermi all’opinione pubblica.
In primo luogo, né il sottoscritto né la sua assistita vogliono polemizzare con il Procuratore, ma quanto sostiene la stessa Procura è inaccettabile.
In  primis come cittadino italiano, in secondo luogo come avvocato di fiducia.
E’ inaccettabile sostenere che non ci sia stata nessun inerzia se ad oggi, a distanza di due mesi e mezzo, la madre non ha notizie della figlia e non sa nemmeno quali sono i motivi per cui le è stata allontanata la figlia.
Il Procuratore della Repubblica Minorile ben dovrebbe sapere che lo spirito normativo del 403 è l’urgenza, l’immediatezza e la celerità  sia da parte di chi lo attua sia da parte di chi ha per dovere l’impulso processuale e sia da parte di chi istituzionalmente  deve ratificarlo.
Secondariamente, mi sembra quantomeno discutibile l’atteggiamento della  Procura che,  invece di rispondere sul perché di tanto “ritardo”, cerca di sviare entrando nel merito della questione.
Oltretutto la Procura ben dovrebbe sapere che la difesa, nel momento in cui non riesce a prendere visione degli atti né a costituirsi in giudizio, ha poco da dire sul merito.
Ancora più inaccettabile è sostenere che la Procura, il 12 ottobre u.s. abbia inoltrato il ricorso al Tribunale.
In altre parole, come dire, se c’è una colpa non è la nostra.
Un dato è certo, dal 26 settembre ad oggi 7 dicembre la madre non ha avuto alcuna notizia della figlia  né da parte dei servizi né da parte delle autorità giudiziarie che non hanno messo in grado la signora di quel sacrosanto diritto, eventualmente, di difendersi
E’ tutto sulla pelle dei bambini.
E’ inverosimile che anche sui bambini vige quel principio consolidato nel nostro paese che la colpa è sempre di qualcun altro.
Mi permetto di suggerire al Procuratore della Repubblica di leggere quanto un Giudice Minorile, già nel 2011 sosteneva: “ il Provvedimento amministrativo con cui i servizi sociali, in via provvisoria ed urgente, prelevano dall’abitazione famigliare un minore (ex art. 403 c.c.) non può essere ratificato dal Tribunale dei Minori ma anzi deve essere revocato dove non sia adeguatamente motivato, con conseguente ordine di ricollocamento immediato del minore stesso nel proprio ambiente famigliare”.
Voglio concludere rivolgendomi, senza presunzione, sia al Procuratore della Repubblica facenti funzioni, sia al Presidente del Tribunale consigliando una riorganizzazione delle cancellerie che possa prevedere una corsia preferenziale su provvedimenti ex art. 403 c.c. attuati da un ente amministrativo che vanno ad incidere direttamente sulla libertà e sulla vita di ognuno di noi.
Affinché siffatti casi non avvengano mai più.
 
 

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