Cassazione: stop all’amministratore di sostegno per donna accusata di eccessiva prodigalità.
L’avvocato Miraglia denuncia: la misura di protezione non può diventare un business economico sulla pelle dei più fragili
VICENZA (18 marzo 2026). Dopo tredici anni di restrizioni alla propria libertà finanziaria e personale, una donna ha ottenuto giustizia dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, che ha annullato il provvedimento con cui le era stato imposto un amministratore di sostegno perché ritenuta incline a spese eccessive e superflue. La vicenda ha inizio nel 2013 presso il Tribunale di Vicenza, a seguito di un ricorso presentato dai familiari della donna per ragioni legate alla gestione del patrimonio. Nonostante svolga una regolare attività lavorativa presso uno studio professionale, percepisca un reddito stabile, viva autonomamente e si occupi della madre ultranovantenne, le era stato negato il ritorno alla piena autonomia.
La decisione della Suprema Corte ha accolto le tesi della difesa, guidata dall’avvocato Miraglia di Modena, il quale sottolinea come l’istituto dell’amministrazione di sostegno sia utilizzato sempre più frequentemente in modo improprio. «Mi sto occupando sempre più spesso – spiega l’avvocato Miraglia – di vicende in cui si estromettono le persone dalla gestione dei loro patrimoni attraverso il ricorso a questa misura, disposta dai giudici talvolta in modo incauto e senza una valutazione realmente approfondita dei singoli casi. Siamo di fronte a un fenomeno preoccupante, che sta emergendo con frequenza in diverse città, come dimostrano i casi registrati negli ultimi mesi a Parma, Lecco, Ancona, Ferrara, Roma e Perugia. Il rischio è quello di trovarci di fronte a un nuovo business economico sulla pelle dei più deboli, del tutto simile a certi scandali legati agli affidamenti dei minori, in cui la reale tutela della persona finisce in secondo piano». In molti casi i familiari ricorrono alla pratica dell’amministratore di sostegno per meri fini patrimoniali, trovando una sponda in provvedimenti che non tengono conto della reale capacità di intendere e di volere dei soggetti coinvolti. Nel caso specifico di Vicenza, la Cassazione ha infatti rilevato che né il Giudice Tutelare né il Tribunale avevano accertato l’effettiva sussistenza di una patologia o di una menomazione tale da rendere la donna incapace di provvedere ai propri interessi.
La tendenza a spendere in modo smodato per motivi futili o per ostentazione non può giustificare da sola la privazione della libertà di scelta se non è accompagnata da un reale rischio di indigenza o da un’alterazione delle facoltà mentali certificata da medici. Al contrario, la donna è seguita da una psicoterapeuta che ha attestato un ottimo funzionamento generale e l’assenza di patologie psichiatriche. Oltre al merito della questione, la Suprema Corte ha riscontrato una grave violazione del diritto di difesa: la donna non era stata né regolarmente convocata né ascoltata dal giudice, venendo privata della possibilità di esporre le proprie ragioni. La sentenza ha quindi cassato il provvedimento, rinviando gli atti al Tribunale per una nuova valutazione che rispetti finalmente la dignità della donna.


