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L’allontanamento del minore dalla famiglia d’origine: la Cassazione ribadisce eccezionalità e temporaneità della misura

( Roma 15 ottobre 2026) Con l’ordinanza n. 23759/2026, pubblicata il 22 luglio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una delle questioni più delicate nell’ambito della tutela minorile: i presupposti che possono giustificare l’allontanamento di un minore dalla propria famiglia e i limiti entro i quali una misura di collocamento extrafamiliare può essere mantenuta nel tempo. La pronuncia assume particolare rilievo perché riafferma con chiarezza un principio fondamentale dell’ordinamento: il diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine costituisce il punto di riferimento dal quale deve muovere ogni decisione destinata a incidere sulle relazioni familiari. La separazione dai genitori rappresenta, conseguentemente, una misura eccezionale, ammissibile quando risulti effettivamente necessaria alla tutela del minore e non siano concretamente praticabili strumenti meno invasivi. La Corte richiama, in questa prospettiva, i principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ricordando come tra i diritti fondamentali del minore rientrino il diritto alla famiglia, quello a non essere separato dai propri genitori se non quando ciò sia necessario nel suo preminente interesse e quello a mantenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi, salvo che ciò risulti contrario al suo superiore interesse. È all’interno di questo quadro che deve essere interpretato l’affidamento eterofamiliare. Esso costituisce uno strumento di protezione destinato a fronteggiare una situazione di difficoltà che l’ordinamento considera temporanea e, proprio per tale ragione, superabile attraverso interventi rivolti non soltanto alla tutela immediata del minore, ma anche, ove possibile, al recupero delle condizioni necessarie affinché possa tornare a vivere nel proprio contesto familiare. L’allontanamento assume quindi il carattere di extrema ratio. Una misura così incisiva può essere adottata quando la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il figlio e gli altri strumenti predisposti dall’ordinamento non risultino idonei a garantirne adeguatamente la tutela. Ciò comporta che l’autorità giudiziaria sia chiamata non soltanto ad accertare l’esistenza di una situazione di difficoltà, ma anche a verificare l’effettiva praticabilità di misure meno invasive e di interventi di sostegno capaci di preservare, per quanto possibile, la relazione tra il minore e la famiglia d’origine. Uno degli aspetti maggiormente significativi dell’ordinanza riguarda proprio il contenuto dell’accertamento richiesto per giustificare una misura limitativa della responsabilità genitoriale. La Cassazione sottolinea che l’analisi deve concentrarsi sul rapporto tra genitori e figlio e, soprattutto, su fatti concreti che caratterizzino tale relazione. Devono essere individuati comportamenti specifici e tangibili, di gravità tale da determinare un effettivo pregiudizio, o quantomeno un concreto rischio di pregiudizio, per il benessere del minore. Non è dunque sufficiente fare riferimento, in termini generali, a “criticità” genitoriali, a comportamenti qualificati come “disfunzionali” o alla scarsa collaborazione del genitore con i servizi sociali, qualora tali valutazioni non siano accompagnate dall’individuazione di precisi elementi fattuali relativi alla relazione con il figlio. La distinzione assume particolare importanza. Il rapporto, anche fortemente problematico, tra un genitore e i servizi sociali non può essere automaticamente sovrapposto alla valutazione del rapporto genitore-figlio e non può, di per sé, costituire la prova di un pregiudizio per il minore. L’oggetto dell’accertamento deve rimanere la relazione familiare e le concrete conseguenze che determinati comportamenti producono o possono produrre sul benessere del bambino. In questo senso, la Suprema Corte richiama un principio di particolare rigore: le misure ablative o limitative della responsabilità genitoriale, proprio perché eccezionali, non possono essere fondate su giudizi sommari di incapacità genitoriale, ancorché formulati da esperti, quando tali valutazioni non risultino sostenute da precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio. La pronuncia affronta poi un secondo profilo di fondamentale importanza: quello della durata dell’affidamento. La temporaneità non costituisce un elemento accessorio dell’affidamento eterofamiliare, ma una sua caratteristica strutturale. Il provvedimento deve pertanto individuare il periodo di presumibile durata della misura, ponendolo in relazione con il complesso degli interventi predisposti per il recupero della famiglia d’origine. Anche l’eventuale proroga deve essere motivata e temporalmente circoscritta. La Cassazione esclude, in termini inequivoci, che l’affidamento possa protrarsi sine die. Una misura concepita dall’ordinamento come temporanea non può trasformarsi, attraverso il semplice trascorrere del tempo, in una condizione sostanzialmente permanente senza che vengano nuovamente verificati i presupposti che ne giustificano il mantenimento. È questo uno dei passaggi di maggiore rilievo della decisione. La stabilizzazione di un provvedimento per sua natura precario contrasta non soltanto con la temporaneità dell’affidamento eterofamiliare, ma soprattutto con la finalità di recupero della famiglia d’origine alla quale l’istituto deve essere orientato. Ne deriva un preciso dovere di verifica nel corso dell’esecuzione della misura. Non è sufficiente accertare che, al momento dell’allontanamento, sussistessero condizioni tali da giustificare la separazione. Occorre valutare successivamente se quelle condizioni siano ancora attuali, quale sia stata l’evoluzione della situazione familiare, quali interventi siano stati concretamente realizzati, quali risultati abbiano prodotto e se la prosecuzione del collocamento extrafamiliare continui a rappresentare una misura necessaria e proporzionata rispetto all’interesse del minore. Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha rilevato criticità sotto entrambi i profili. Da un lato, le decisioni precedentemente adottate avevano concentrato l’attenzione sull’evoluzione delle condizioni della minore e sulle criticità attribuite alla madre senza considerare, con la specifica puntualità richiesta da un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, le condotte concretamente rilevanti nel rapporto tra genitore e figlia. Dall’altro, né il provvedimento provvisorio di collocamento in comunità, né quello definitivo di conferma, né la decisione pronunciata in sede di reclamo avevano affrontato adeguatamente il carattere necessariamente temporaneo della misura, individuandone la durata in rapporto agli interventi ritenuti necessari per il recupero della famiglia d’origine. La Cassazione ha pertanto accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame attenendosi ai principi indicati. La portata della decisione deve essere correttamente delimitata. La Suprema Corte non afferma che il collocamento in comunità o l’affidamento eterofamiliare siano misure di per sé illegittime, né stabilisce un automatismo in favore del rientro del minore nella famiglia d’origine. Tali strumenti rimangono essenziali quando siano necessari per proteggere il minore da una situazione di concreto pregiudizio. Ciò che viene riaffermato è un principio diverso e altrettanto fondamentale: quanto più una misura incide sul diritto del minore e dei genitori alla vita familiare, tanto più rigorosa deve essere la verifica dei presupposti che ne giustificano l’adozione e la prosecuzione. Il superiore interesse del minore non può essere ridotto a una formula astratta, né può essere utilizzato per legittimare automaticamente la conservazione di un assetto già esistente. Esso richiede una valutazione individualizzata, attuale e fondata su elementi concreti, capace di misurarsi con l’evoluzione effettiva della situazione familiare e con la possibilità di adottare soluzioni meno invasive. La protezione del minore, pertanto, non può esaurirsi nell’allontanamento. Quando le condizioni lo consentano, deve accompagnarsi a un progetto effettivo di sostegno e recupero della famiglia d’origine, nel quale siano individuabili gli interventi da realizzare, gli obiettivi perseguiti e i tempi entro i quali verificarne gli esiti.  È proprio sotto questo profilo che l’ordinanza n. 23759/2026 assume una rilevanza che va oltre il singolo caso sottoposto all’esame della Corte. Essa riafferma che l’allontanamento non costituisce un punto di arrivo del sistema di protezione minorile, ma uno strumento eccezionale all’interno di un percorso che deve rimanere sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria e orientato, ove possibile, al recupero delle relazioni familiari. La tutela del minore e la salvaguardia della famiglia d’origine non costituiscono, infatti, valori necessariamente contrapposti. È proprio il superiore interesse del minore a imporre che ogni compressione della vita familiare sia fondata su fatti concreti, risulti necessaria e proporzionata, abbia una durata definita e sia periodicamente verificata alla luce dell’evoluzione della situazione. In questa prospettiva, il principio espresso dalla Suprema Corte appare particolarmente chiaro: una misura nata come temporanea non può divenire permanente per effetto della sua stessa protrazione nel tempo. La permanenza del minore fuori dalla famiglia deve continuare a trovare, in ogni fase, una giustificazione concreta, attuale e verificabile, coerente con la finalità primaria di tutela del minore e con il diritto, ove ne ricorrano le condizioni, al recupero della propria dimensione familiare.

                                                                            A cura dell’Avv. Francesco Miraglia

Bergamo, una malattia genetica scambiata per maltrattamento: il dramma di due fratellini allontanati da casa. Miraglia attacca: «Servizi sociali fuori controllo, rischio adozione mascherata»

BERGAMO (2 giugno 2026). Una grave patologia genetica inizialmente scambiata per maltrattamento, il silenzio delle istituzioni e il timore che un affido temporaneo possa trasformarsi, nei fatti, in una forma di adozione mascherata. È la denuncia dei genitori di due bambini bergamaschi di cinque e quattro anni, allontanati da casa da quasi cinque anni su provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Brescia. Una vicenda complessa che ora approda sul tavolo del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lombardia, mentre la famiglia, assistita dall’avvocato Francesco Miraglia, denuncia uno stallo istituzionale ritenuto inspiegabile e potenzialmente dannoso per l’equilibrio affettivo e psicologico dei minori.
Tutto ha inizio quasi cinque anni fa con il ricovero del figlio più piccolo, allora di appena un mese e dodici giorni, giunto al pronto soccorso con crisi convulsive ed ematomi. Il primo sospetto dei medici si orienta verso la sindrome da scuotimento, la cosiddetta “shaken baby syndrome”, e si mette immediatamente in moto la macchina giudiziaria. Tuttavia, le successive indagini cliniche hanno accertato che il bambino è affetto da una predisposizione genetica alla fragilità vascolare. Quanto agli ematomi inizialmente ritenuti sospetti, secondo la famiglia sarebbe stato successivamente accertato che si trattava in realtà di una macchia mongolica, tuttora presente sul corpo del minore. Esclusa ogni ipotesi di violenza o incuria, secondo la famiglia la logica avrebbe imposto un immediato e graduale reinserimento dei bambini nel proprio nucleo familiare, dove continuano peraltro a vivere serenamente le sorelle, mai coinvolte da alcun provvedimento limitativo.
Ed è proprio questo uno dei punti che i familiari ritengono più difficili da comprendere: mentre le sorelle non sono mai state allontanate e continuano a vivere con i genitori, i due fratellini restano invece collocati fuori casa nonostante il progressivo venir meno delle originarie ipotesi accusatorie e le valutazioni positive emerse nel corso degli incontri protetti.
Ancora più paradossale, secondo la famiglia, sarebbe il fatto che gli stessi genitori dei bambini abbiano frequentato il corso per famiglie affidatarie e siano stati ritenuti idonei ad accogliere e occuparsi di altri minori, mentre parallelamente continuano a vedersi limitata la possibilità di vivere con i propri figli.
Secondo i familiari e il loro legale, sulla vicenda sarebbe nel tempo calato un persistente silenzio burocratico. Il Tribunale si sarebbe limitato, di fatto, a recepire le conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio senza predisporre un concreto percorso di rientro, nonostante lo Spazio Neutro e la psicologa incaricata abbiano attestato la qualità della relazione affettiva e la piena adeguatezza genitoriale durante gli incontri. La Corte d’Appello, pur avendo parzialmente riformato la decisione di primo grado aumentando la frequenza degli incontri tra i bambini e i genitori, secondo la famiglia avrebbe assunto una posizione attendista, demandando ai Servizi sociali il potere di liberalizzare progressivamente i rapporti e rinviando ogni concreta rivalutazione dell’affidamento al Tribunale tra circa un anno e mezzo. Nel frattempo, gli incontri restano ancora in modalità protetta, fortemente limitati e subordinati alle valutazioni discrezionali dei Servizi sociali.
L’attenzione della famiglia si concentra anche sulla gestione dei nuclei affidatari e sulla vigilanza esercitata dai Servizi sociali. Viene contestata, in particolare, la mancata cura di una ferita infetta causata da una scheggia a uno dei piccoli, giustificata con il semplice rifiuto del bambino a farsi medicare, oltre a una generale disattenzione rispetto all’igiene dell’altro figlio. A ciò si aggiunge la decisione di battezzare i bambini senza il consenso preventivo della famiglia di origine: una scelta considerata dai genitori particolarmente invasiva sotto il profilo identitario e affettivo. Preoccupa inoltre il rischio di una progressiva destrutturazione psicologica dei minori, indotti a utilizzare espressioni come “genitori di pancia” e “genitori di cuore” nella vita quotidiana e scolastica. La seconda famiglia affidataria avrebbe inoltre rinunciato alla gestione di uno dei fratellini, determinando nell’arco di un solo anno il passaggio del minore attraverso tre differenti nuclei affidatari. Secondo quanto riferito dalla famiglia, la rinuncia sarebbe avvenuta per consentire l’affidamento del bambino alla nipote degli zii affidatari e al marito di quest’ultima. La donna attualmente lavorerebbe come assistente sociale, mentre all’epoca dell’affidamento prestava servizio presso la struttura ospedaliera dalla quale sarebbe partita la segnalazione iniziale e presso la quale gli stessi zii accompagnavano il bambino per gli accertamenti successivi alla dimissione.
«L’istanza presentata al Garante dell’Infanzia -dichiara l’avvocato Francesco Miraglia -mira a sbloccare uno stallo che rischia di produrre danni irreversibili sul legame naturale tra i bambini e la loro famiglia. L’inerzia dei Servizi sociali e il progressivo svuotamento del ruolo dei genitori biologici e dei nonni alimentano il concreto timore che si stia realizzando, nei fatti, una forma di adozione mascherata».
Sullo sfondo resta anche il paradosso dei nonni materni, ai quali i bambini non sono stati affidati nonostante siano stati ritenuti idonei dalle stesse istituzioni all’affido eterofamiliare di altri minori.
«Due bambini continuano a restare lontani dalla propria famiglia per una malattia genetica inizialmente scambiata per maltrattamento, mentre i Servizi sociali continuano a esercitare un potere enorme senza controlli realmente efficaci e con provvedimenti che rischiano di protrarsi per anni senza una verifica realmente dinamica della situazione familiare. Il Tribunale, di fatto, si è limitato a recepire una CTU durata un anno e mezzo, redatta da un professionista impegnato anche nella formazione di coppie aspiranti all’adozione. A questo punto una domanda diventa inevitabile: se le accuse originarie sono venute meno, se la relazione affettiva è positiva e se durante gli incontri vengono riconosciute capacità genitoriali adeguate, perché questi bambini continuano a restare lontani dalla loro famiglia? A chi giova mantenere questa situazione? Chi trae vantaggio da un sistema che continua a rinviare ogni decisione? È arrivato il momento che qualcuno indaghi davvero fino in fondo su quanto sta accadendo», conclude Miraglia.

Milano: bimba di 9 anno si rifiuta di incontrare il padre., l’educatrice chiama la Forza Pubblica

È rimasta traumatizzata tanto da finire al pronto soccorso

MILANO (11 aprile 2023). Costretta dai Servizi sociali con la forza e con la violenza a vedere il padre. Una bambina che vive nella provincia di Milano è ormai talmente traumatizzata da avere delle crisi d’ansia ed essere finita al pronto soccorso. Per ottemperare alle disposizioni del tribunale gli assistenti sociali, infatti, non hanno trovato di meglio che presentarsi a casa sua con le forze dell’ordine oppure di caricarla di peso dentro l’auto.

«C’è modo e modo di far rispettare le disposizioni del tribunale – commenta l’avvocato Miraglia, al quale la mamma della bambina si è rivolta – e questo di certo non è il modo corretto. Si stanno tenendo conto più delle formalità burocratiche che del benessere di una bambina di appena 9 anni».

La bimba vive da sempre con la mamma, mentre il padre non è mai stato presente nella sua vita. Recentemente, per la terza volta,  però ha chiesto e ottenuto di poter incontrare la figlia, per la quale però lui è di fatto un estraneo. Ecco perché la piccola non capisce il motivo di doverlo vedere per forza e oppone un comprensibile rifiuto.

Ebbene, nelle scorse settimane l’educatrice incaricata di mediare gli incontri tra padre e figlia si è presentata a casa della bambina: al suo diniego a voler vedere il papà dapprima ha sbuffato, sostenendo di non aver voglia di tante storie visto che lei era stanca e che aveva già troppi pensieri per la testa cui badare. Poi ha preso la piccola e l’ha caricata a forza in auto, portandola a incontrare il padre.

La volta successiva è andata addirittura peggio: si è presentata a casa sostenendo che, non voleva avere problemi perché lei stessa sta vivendo  una situazione complicata con il marito per l’affidamento dei figli, pertanto, al diniego della bambina di scendere con lei, la stessa ha pensato bene di chiamare la forza pubblica. Effettivamente si sono presentate due pattuglie dei Vigili Urbani per una bambina di nove anni. La bimba a quel punto era letteralmente terrorizzata, tanto che la madre ha dovuto portarla al pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata una forte crisi d’ansia. Tale situazione è la punta di un iceberg sull’inadeguatezza di alcuni operatori nel trattare vicende cosi delicate che non solo coinvolgono intere famiglie ma soprattutto dei bambini.

Ancora più grave è stata la risposta del educatrice sulla chiamate dei Vigili: abbiamo fatto una riunione e sono stata autorizzata dalla mia responsabile dell’assistente sociale.,

«A questo punto, per il bene di questa bambina – prosegue l’avvocato Miraglia – abbiamo chiesto la rimozione dell’assistente sociale dall’incarico, essendosi dimostrata alquanto incompetente, e invitiamo l’educatrice, priva di qualsiasi forma di empatia e di scarsa preparazione professionale, a cambiare mestiere».

Ferrara: bambino di 7 anni diventato invisibile, rimballo tra servizi sociali.

Avvocato Miraglia: «Nessuno ci dà notizie»

FERRARA (20 Luglio 2022). Nessuno sa dove sia finito un bimbo di 7 anni, che da tutta la vita viene rimbalzato da una comunità a una famiglia affidataria. Tra il Comune di Ferrara, cui è stato affidato dal Tribunale dei Minorenni di Bologna, e il suo Comune di residenza (sempre nel Ferrarese), nessuno vuole assumersi la responsabilità di gestire il suo caso. E oltre a non vedere la mamma, perché nessuno dei due Servizi sociali ritiene sia compito suo dover organizzare gli incontri, al momento non si sa nemmeno dove sia finito. Stava in una famiglia affidataria, che però non lo vuole più. Dove sarà adesso?

«È una storia talmente incredibile che si fatica persino a raccontarla – sottolinea l’avvocato Miraglia, cui la madre si è rivolta e che segue questa vicenda da anni – A volte le istituzioni si accaniscono in maniera crudele contro le persone e questo bambino, che ha solo 7 anni, ne è la prova: nella sua brevissima vita ha vissuto lunghi periodi lontano dalla mamma, è stato collocato presso famiglie affidatarie, parcheggiato in una comunità fatiscente. Un calvario iniziato quando era piccolissimo e venne allontanato in quanto una psicologa e un’assistente sociale avevano intravvisto un mancato attaccamento del bambino nei confronti della mamma».

Situazione che, con il passare del tempo, gli ha creato notevoli stati d’ansia e di stress. «A lasciare sgomenti ancora di più è sapere che questo bambino piange, soffre di insonnia, supplica di tornare a casa dalla sua mamma – prosegue l’avvocato Miraglia – e scoprire che distrugge montagne di giornali per sfogare la propria rabbia. Pare sia un metodo applicato dalla sua psicologa per superare gli stati di frustrazione. Ma è mai possibile che un bambino di soli 7 anni abbia bisogno di trovare metodi per sfogare l’ansia e la rabbia? In due anni i Servizi sociali non hanno avviato alcun progetto di riavvicinamento tra madre e figlio né incontri tra loro, limitandosi a parcheggiare il bimbo in una famiglia affidataria, che tra l’altro deve essere pure cambiata. Un immobilismo e un’incompetenza da parte dei Servizi del Comune in cui risulta residente questo bambino, tale da essere sfociato in un provvedimento disciplinare nei confronti dell’assistente sociale: alle richieste della madre di avere notizie del bambino, rispondeva sempre con la medesima mail, “copincollando” lo stesso testo. Madre e figlio hanno potuto vedersi solo quattro volte e soltanto perché il bambino si è impuntato». Ebbene, in questa vicenda orribile al peggio non c’è proprio fine: il 12 maggio il Tribunale dei Minorenni di Bologna ha decretato l’affidamento del bimbo dai Servizi sociali del suo inerte Comune a quelli di Ferrara, che incredibilmente hanno risposto rimpallando la responsabilità, non assumendosene la competenza in quanto il piccolo non è lì residente. Neanche fosse un pacco postale. E in questa situazione di stallo alla madre non sono più arrivate notizie del figlio. Allo stato attuale non sa dove sia né come stia.

«Abbiamo pertanto scritto a entrambi i sindaci dei comuni interessanti  – conclude l’avvocato Miraglia – e presentato reclamo alla Corte d’Appello di Bologna. Già è incredibile che un bambino venga allontanato senza motivo e che nessuno si degni di seguire la sua vicenda (tutto per nascondere le evidenti negligenze del Servizio sociale del suo Comune). Ma è inaccettabile che per incompetenza di un’assistente sociale e per mancanza di volontà delle istituzioni, a farne le spese sia un bambino!».

 

Ferrara: bimbo costretto a distruggere una montagna di giornali per combattere l’ansia

Da quasi due anni non gli fanno vedere la mamma. Per i Servizi sociali è “sereno”

FERRARA (21 gennaio 2022). A volte le istituzioni si accaniscono in maniera crudele e sistematica contro le persone: a Ferrara questo accade nei confronti di un bambino che oggi ha 7 anni e che nella sua brevissima vita ha vissuto lunghissimi periodi lontano dalla mamma, è stato collocato presso famiglie affidatarie, parcheggiato in una comunità degli orrori, ha vissuto saltuariamente con lei. Un calvario iniziato quando il bimbo era piccolissimo ed era stato allontanato in quanto una psicologa e un’assistente sociale vedevano un eccessivo attaccamento tra mamma e bambino. All’inizio erano stati alloggiati in una comunità fatiscente, dove sui pavimenti scorrazzavano allegramente gli scarafaggi e senza che per mesi di loro i Servizi sociali si occupassero, nemmeno per un percorso di sostegno alla genitorialità che li facesse tornare a casa insieme. La donna era stata costretta a perdere il lavoro perché da quella comunità non le consentivano di allontanarsi. È solo per la caparbietà di questa donna e dell’avvocato Miraglia al quale si era rivolta che nel 2018 era riuscita ad uscire da quella comunità orribile e ad avere il figlio con sé. «Ma dopo un paio d’anni le istituzioni glielo hanno tolto nuovamente – commenta l’avvocato Miraglia – questa volta però affidandolo ad un’altra famiglia. Quello che sconcerta è che per quasi un anno i Servizi sociali non hanno fatto vedere questo bambino alla mamma e nel corso del 2021 si sono potuti vedere soltanto tre volte e solo perché il bambino aveva manifestato uno stato di disagio e agitazione tali da costringere le assistenti sociali ad organizzare degli incontri con la madre. A lasciare sgomenti ancora di più è sapere che questo bambino piange, soffre di insonnia, implora e supplica di tornare a casa dalla sua mamma che con lui è sempre stata più che amorevole e scoprire dai suoi racconti che distrugge montagne di giornali per sfogare la propria rabbia. Pare sia un metodo applicato dalla psicologa per superare gli stati di frustrazione, ma ci chiediamo: è possibile che un bambino di soli 7 anni abbia bisogno di metodi per sfogare l’ansia, la frustrazione e la rabbia? Un bambino di 7 anni dovrebbe stare a casa con la propria mamma e i nonni amorevoli. Un bambino di 7 anni dovrebbe stare con i suoi giocattoli, con i suoi cani a cui è affezionatissimo, con i suoi compagni di scuola. A questo bambino due anni fa è stato negato tutto ciò, è stato strappato dalla sua vita senza neanche fargli portare via da casa un effetto personale che gli desse sicurezza e lo rasserenasse nei momenti di sconforto. Sbattuto in una famiglia affidataria senza spiegazioni, senza motivo: è comprensibile che si senta perduto». E come per la volta precedente neanche questa volta i Servizi sociali si sono attivati per mettere in atto un percorso di sostegno alla genitorialità, al rapporto madre-figlio. Niente. Addirittura in due anni mamma e bimbo si sono visti soltanto tre volte, in aperta e chiara violazione della legge. «L’istituto dell’affidamento – continua l’avvocato Miraglia –è di per sé temporaneo e solo fino a quando non si vengono a creare le condizioni, attraverso un preciso percorso, per collocare il bambino presso la propria abitazione e la famiglia di origine. In questo caso è stato disatteso, ma è chiarissimo che il bambino stia soffrendo e non è certamente la situazione ideale per lui. Abbiamo presentato ricorso urgente affinché torni a casa, ma vorremmo sapere che fine ha fatto l’eventuale provvedimento che il Tribunale per i minorenni di Bologna dovrebbe aver emesso all’udienza di tre mesi fa. Vorremmo sapere che cosa stanno facendo i Servizi sociali per riavvicinare questo bambino alla mamma: l’unica cosa che intanto hanno risposto è che stanno lavorando in ottemperanza alle disposizione del Tribunale e soprattutto che i momenti di riavvicinamento alla mamma sono organizzati in base ai tempi e ai desideri del bambino. Come è possibile? Cosa deve fare questo bambino oltre a stracciare montagne di carta, non dormire, piangere e implorare per dimostrare che il suo reale desiderio è di tornare a casa con la sua mamma?».

 

 

 

” Armando Editori presenta: “Bambini Prigionieri”

“10, 100, 1000 Bibbiano. Il nuovo libro di Vincenza Palmieri e Francesco Miraglia. Il volume arriva in libreria proprio quando un altro possibile “caso Bibbiano” si affaccia alle cronache: nell’indagine coordinata dalla Procura di Massa la Filiera Psichiatrica sembra manifestarsi, ancora una volta, in tutta la sua ferocia

«Se fin dal principio non avessimo utilizzato ciò che abbiamo di più caro – il Diritto, la Ricerca, la Scienza senza scheletri nell’armadio, la Libertà di Comunicazione – e non ne avessimo fatto un metodo, molte cause sarebbero state perse: molti bambini sarebbero stati persi. E noi preferiamo essere scomodi che perpetrare l’ingiustizia».

È uno dei passaggi di Bambini Prigionieri, il nuovo libro di Vincenza Palmieri (Presidente Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare e Consulente Tecnico Forense) e di Francesco Miraglia (Avvocato Cassazionista Esperto in Diritto Minorile e Mediazione Penale) da oggi in libreria con Armando Editore.

Con una Prefazione di Mario Giordano e la Postfazione di Francesco Morcavallo, il testo racconta – partendo dal “caso Bibbiano” – le storie di madri e padri che si sono visti sottrarre i propri figli a causa di una presunta inidoneità genitoriale. Storie di allontanamenti illegittimi e di perizie “copia & incolla”, di bambini strappati alle loro famiglie solo per essere segregati nelle strutture, sedati e a volte persino legati ai letti; nonché di cooperative create e mantenute in vita al solo scopo di lucrare, spesso con la compiacenza della politica, sulla pelle dei più deboli.

 

Bambini Prigionieri arriva sugli scaffali nello stesso giorno in cui un altro possibile “caso Bibbiano” s’impone all’attenzione mediatica. Si tratta di un’indagine anticorruzione coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, che vede coinvolti funzionari pubblici, rappresentanti di enti locali e gestori di una cooperativa rispetto ai servizi di “Accoglienza” dei minori:

“Una filiera declinata in tutto il suo torbido invischiamento, sostiene Vincenza Palmieri per fare sempre più affari con i bambini prigionieri. Questo volume è il nostro contributo affinchè  “10, 100, 1000 Bibbiano” possano  mettere a nudo ancora una volta il Sistema di collusione politica che, attraverso clientelismo e bacini di voti lavora notte e giorno per alimentare se stesso, a discapito dei Minori e delle Famiglie”.                     

“I fatti di Massa Carrara» afferma Francesco Miraglia «come tante altre inchieste di questi anni, dimostrano l’esistenza di un sistema che merita attenzione da parte dell’opinione pubblica ma soprattutto della politica, di ogni colore. Storie portate alla luce in questo libro, che raccontiamo attraverso casi concreti vissuti in prima persona come professionisti.“

Se “10, 100, 1000 Vietnam”, 50 anni fa, rappresentava l’entusiasmo dei giovani che auspicavano un’epocale rivoluzione sociale, oggi – con identico entusiasmo – “10, 100, 1000 Bibbiano” vuole essere il grido di chi si dà la missione di liberare i BAMBINI PRIGIONIERI e smascherare una Filiera Psichiatrica e Politica che anche quest’anno, a Natale, lascerà oltre 50 mila bambini lontani dalle proprie case.

 

Bimbo di Ferrara allontanata dalla madre per una telefonata: nuova denuncia per la psicologa e l’assistente sociale

Nuova denuncia per la psicologa e l’assistente sociale
Hanno mentito in tribunale
  
FERRARA, 7 aprile 2018. Non solo falso ideologico, bensì anche falsa testimonianza è la pesante accusa rivolta alla psicologa dei Servizi sociali in provincia di  Ferrara, responsabile dell’allontanamento da casa di un bimbo senza che vi siano motivazioni valide. Denunciata con lei anche l’assistente sociale: le due professioniste all’udienza fissata dal tribunale venerdì 6 aprile, oltre ad essersi presentate immotivatamente accompagnate da un avvocato, hanno anche rilasciato dichiarazioni non attinenti al vero. «Le loro dichiarazioni ci danno pure ragione, quando sosteniamo che la diagnosi su cui si basa l’allontanamento del bimbo dalla madre sia errata e palesemente viziata da pregiudizi» sottolinea l’avvocato Francesco Miraglia, cui la madre del piccolo si è affidata, «in quanto ammettono che il bimbo nemmeno l’hanno quasi mai visto (la madre l’hanno vista appena tre volte, una sola delle quali con il piccolo). Su cosa basano quindi il provvedimento? “Su quanto dichiarerebbero i genitori affidatari del bambino” hanno risposto. Ora, mi chiedo, quali competenze in materia di psicologia e neuropsichiatria infantile avranno mai questi signori, per fornire indicazioni sulle quali una psicologa e un’assistente sociale pronunciano una diagnosi?».
Oltre a questo, le due professioniste davanti al giudice hanno anche dichiarato il falso. I Servizi sociali hanno infatti affermato di non aver mai avviato un progetto di riavvicinamento tra madre e bambino, in quanto la signora avrebbe rifiutato di alloggiare, come prescrittole, in una casa famiglia insieme al figlio. «Ebbene, abbiamo prove documentali plurime che attestano il contrario» prosegue l’avvocato Miraglia, «in quanto la mia assistita fin da subito, pur di riavere con sé il bimbo, si era detta disposta ad accettare il provvedimento, a tal punto che abbiamo presentato il 19 dicembre un’istanza al tribunale chiedendo il collocamento di madre e bambino. Detto questo, a parte che i cittadini di Ferrara avrebbero il diritto di sapere chi abbia mai pagato gli avvocati con cui la psicologa e l’assistente sociale si sono presentante ieri in tribunale, pur non essendo necessario (noi lo ritentiamo piuttosto un’ammissione di colpa da parte loro), a parte l’ennesima denuncia presentata contro di loro da parte nostra, mi sono immediatamente rivolto sia al direttore generale dell’Asl di Ferrara che al Tribunale per i minorenni di Bologna, per chiedere la rimozione dal caso delle due professioniste. Ma soprattutto è lecito domandarsi quante persone ci siano a Ferrara che hanno subito un ingiusto allontanamento dei propri figli per diagnosi fatte alla leggera e sul “sentito dire”, che non emergono perché a differenza della mia assistita non possono permettersi a vario titolo di “lottare” contro un ingiusto provvedimento».
 

Mamma troppo amorevole. Il tribunale allontana il figlio per 4 anni poi ci ripensa

“Il Tribunale per i minorenni di Trento ha emesso oggi un decreto in cui si esplicita l’incompetenza e inadeguatezza della giustizia minorile nel nostro paese e di alcuni servizi sociali della nostra Provincia”. Ad affermarlo è il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus, in una nota stampa.
“Nel corso dell’udienza il giudice ha affermato, con mio sconcerto, «ora la ‘palla’ passa ai genitori» – ci riferisce l’Avvocato Francesco Miraglia, legale della mamma – per prima cosa un bambino non è una ‘palla’ e secondo, non è assolutamente accettabile che un Tribunale chiuda una vicenda, che ha riguardato un bambino allontanato con la forza dai suoi genitori per 4 lunghi anni perché non sa in buona sostanza cosa fare”. Ancora più incredibile, prosegue l’Avvocato Miraglia, si legge sempre nella nota “…è che lo stesso Servizio Sociale che 4 anni fa aveva sollecitato l’allontanamento del bambino perché la mamma era troppo amorevole, oggi chieda la revoca del suo incarico”. il Servizio Sociale e il Tribunale per i minorenni “hanno sbagliato adesso o hanno sbagliato prima?” Probabilmente “…hanno sbagliato sia adesso che prima”, spiega l’avvocato. E prosegue: “Ciò che mi preoccupa sia come avvocato che come cittadino è la completa impunità di questi professionisti che sicuramente non pagheranno nulla per la sofferenza che hanno causato a questo bambino e alla sua famiglia per 4 anni. Mi auspico soprattutto – conclude l’avvocato – che l’operatore referente del caso in questione non si occupi mai più di minori e di famiglia.”
La vicenda che riguarda questo bambino e la sua mamma era iniziata con una perizia di una psicologa locale, “…una perizia – insiste – che alla luce degli eventi attuali ha evidenziato tutta la discrezionalità e fallacità di discipline quali la psichiatria e la psicologia. Secondo la Ctu, infatti, il bambino doveva essere sottratto perché la mamma era troppo amorevole e accuditiva. A nulla sono servite più di 30 dichiarazioni di conoscenti, incluso un monsignore e un consigliere provinciale, che sostanzialmente asserivano che il bambino stava bene ed era felice”. Dalle indagini era emerso che “…non c’era nessuna evidenza di abuso nei confronti del minore – spiega -, anzi secondo i documenti delle indagini effettuate sulla vicenda dal comando locale dei carabinieri, che stranamente risultano ancora congelate, le maestre del bambino hanno dichiarato che la consulente e l’assistente sociale avrebbero sostanzialmente tentato di persuaderle a dare un’immagine negativa della mamma, cosa che le maestre si sono rifiutate di fare dato che il bambino stava bene e non manifestava alcun segno di disagio”.
Nulla da fare, prosegue il legale “…la psicologa aveva sentenziato: il bambino andava allontanato dall’ambiente “pericoloso” (cioè la mamma amorevole) senza alcun reale segno di abuso, anzi in contrasto con le prove oggettive. Tralasciamo tutte le altre vicissitudini, errori, incongruenze, incluso il fatto che per oltre due anni dopo l’allontanamento il papà non ha mai visto il figlio – commenta il legale -, e veniamo a oggi e alla sconvolgente conclusione del Tribunale: “Ritenuto infine che, ferma la necessità di un sostegno psicologico per Lorenzo (nome di fantasia) e per ciascun genitore, la cui attuazione va rimessa all’auspicabile senso di responsabilità dei genitori, si reputa esaurita la funzione del Servizio Sociale quale affidatario del minore, in considerazione degli oggettivi limiti di poter incidere ulteriormente ed in modo produttivo su un assetto relazionale familiare strutturato e poco permeabile come quello formatosi tra la madre e il figlio e tenuto comunque conto della maturazione ed evoluzione acquisite da Lorenzo grazie al rapporto instaurato con gli educatori ed alla ripresa dei rapporti con il padre”. Il tribunale ha disposto: 1) la revoca del collocamento residenziale, 2) la revoca dell’affidamento educativo assistenziale del minore al Servizio Sociale, 3) la revoca del curatore speciale del minore”.
Se traduciamo la frase “in considerazione degli oggettivi limiti di poter incidere ulteriormente ed in modo produttivo” con “non sappiamo che pesci pigliare” e la frase “va rimessa all’auspicabile senso di responsabilità dei genitori” con “ora la palla passa a voi”, forse il decreto risulterà comprensibile anche a chi non conosce il lessico legale” fanno sapere dal comitato.
“Questo comitato si auspica, pertanto, che un Servizio Sociale e un Tribunale per i minorenni siffatti vengano rivisti prima possibile e soprattutto che venga inserito anche per questi professionisti il sacro santo principio secondo cui chi sbaglia deve pagare e non lavarsene le mani”.