Il mio volto è ancora mio? Quando l’intelligenza artificiale può rubarci identità, voce e reputazione
( 28 Roma 2026) Deepfake, privacy e diritti fondamentali: chi ci protegge quando la tecnologia può attribuirci parole e comportamenti mai esistiti?
Basta una fotografia pubblicata sui social. Bastano pochi secondi della nostra voce. E oggi l’intelligenza artificiale può costruire un video nel quale pronunciamo parole mai dette, compiamo gesti mai fatti o appariamo in situazioni che non abbiamo mai vissuto.
Non è fantascienza. È una realtà che pone interrogativi profondi sul futuro dei nostri diritti.
Il mio volto è ancora mio? La mia voce mi appartiene? E chi risponde quando qualcuno utilizza la tecnologia per costruire una falsa identità di un’altra persona?
Sono domande che riguardano tutti, non soltanto personaggi pubblici, professionisti o persone particolarmente esposte mediaticamente.
L’intelligenza artificiale rappresenta una delle più importanti innovazioni tecnologiche del nostro tempo. Ma la sua diffusione impone di affrontare una questione giuridica fondamentale: fino a che punto può spingersi la tecnologia senza compromettere la dignità, la libertà e l’identità personale?
Il fenomeno dei cosiddetti deepfake dimostra quanto il problema sia concreto. Attraverso strumenti sempre più accessibili è possibile generare immagini, registrazioni audio e filmati artificiali che riproducono con notevole realismo persone realmente esistenti.
Il rischio non riguarda soltanto la diffusione di contenuti falsi, ma la possibilità che una persona perda il controllo sulla rappresentazione pubblica della propria identità.
Pensiamo a un professionista al quale vengono attribuite dichiarazioni mai pronunciate. A una donna il cui volto viene inserito in immagini intime artificialmente generate. A un cittadino rappresentato in un filmato compromettente completamente inventato. Oppure a una voce riprodotta artificialmente per tentare una truffa.
Le conseguenze possono essere devastanti. Una reputazione costruita nel corso di una vita può essere compromessa in poche ore.
La tecnologia può riprodurre il nostro volto. Ma non può appropriarsi del diritto di decidere chi siamo.
Il nostro ordinamento riconosce e tutela diritti fondamentali quali l’identità personale, l’immagine, la riservatezza, l’onore e la reputazione.
L’articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. L’articolo 10 del codice civile tutela l’immagine della persona contro determinate utilizzazioni abusive. Il Regolamento europeo 2016/679 offre ulteriori strumenti di protezione dei dati personali.
A questi principi si affianca il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che introduce specifici obblighi di trasparenza per i contenuti artificialmente generati o manipolati, secondo le condizioni e le tempistiche previste dalla normativa.
Non ogni contenuto realizzato attraverso l’intelligenza artificiale costituisce automaticamente un illecito. Occorre valutare modalità di utilizzo, finalità, consenso o altra base giuridica applicabile e bilanciamento con altri diritti, compresa la libertà di espressione.
È proprio questo il compito del diritto: distinguere l’innovazione legittima dall’abuso e garantire una tutela effettiva quando vengono violati i diritti della persona.
Ma esiste un problema ancora più delicato, che riguarda direttamente il mondo della giustizia.
Per molto tempo abbiamo attribuito alle immagini e alle registrazioni una particolare capacità di rappresentare la realtà.
«L’ho visto con i miei occhi».
«L’ho sentito con le mie orecchie».
Oggi queste affermazioni non possono più essere considerate, da sole, una garanzia di autenticità.
Un filmato può apparire assolutamente credibile e documentare qualcosa che non è mai accaduto. Una registrazione può riprodurre fedelmente una voce senza che la persona interessata abbia mai pronunciato quelle parole.
Da avvocato penalista, ritengo che questa trasformazione imponga una riflessione particolarmente seria sul valore della prova digitale.
Più diventa facile costruire una realtà falsa, più deve diventare rigoroso il metodo utilizzato per accertare quella vera.
Nei procedimenti giudiziari sarà sempre più importante verificare provenienza, integrità, autenticità e attendibilità dei contenuti digitali, attraverso strumenti tecnici adeguati e nel pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
Non possiamo permettere che il progresso tecnologico diventi un fattore di indebolimento delle garanzie processuali.
Esiste poi il problema della velocità.
Un contenuto falso può raggiungere migliaia di persone prima che il soggetto interessato riesca a contestarlo. Può essere condiviso, copiato e ripubblicato anche dopo la rimozione dell’originale.
E quando la falsità viene finalmente accertata, il danno alla reputazione potrebbe essersi già prodotto.
Per questo la protezione dei diritti nell’ambiente digitale non può essere affidata esclusivamente a interventi successivi. Sono necessari strumenti di prevenzione, procedure tempestive di segnalazione e rimozione dei contenuti illeciti, responsabilità proporzionate e maggiore consapevolezza da parte degli utenti.
Il problema, dunque, non è essere favorevoli o contrari all’intelligenza artificiale.
Il progresso tecnologico può migliorare la vita delle persone e offrire opportunità straordinarie. Ma nessuna innovazione può giustificare la rinuncia ai diritti fondamentali.
La libertà di creare non coincide con la libertà di danneggiare. La possibilità tecnica di riprodurre un volto non attribuisce automaticamente il diritto di utilizzarlo. La facilità con cui si può generare una voce artificiale non autorizza ad attribuire a qualcuno dichiarazioni mai rese.
L’innovazione deve essere al servizio della persona, non trasformare la persona in uno strumento dell’innovazione.
Ritengo che questa sia una delle sfide giuridiche e culturali più importanti dei prossimi anni.
Dovremo imparare a convivere con tecnologie capaci di modificare profondamente il rapporto tra realtà e rappresentazione, senza rinunciare alla protezione della nostra identità.
Perché il rischio più grave non è soltanto che qualcuno possa costruire un’immagine falsa di noi.
È che quella falsità venga creduta, condivisa e utilizzata per giudicarci.
Ed è proprio per questo che dobbiamo riaffermare un principio fondamentale:
Il mio volto può essere riprodotto da una macchina. Ma la mia identità, la mia dignità e i miei diritti non possono essere sottratti da un algoritmo.
Avv. Francesco Miraglia

