388 telefonate, minacce e intimidazioni: la Corte d’appello conferma la condanna. La libertà di una persona non può essere ostaggio della paur

388 telefonate, minacce e intimidazioni: la Corte d’appello conferma la condanna. La libertà di una persona non può essere ostaggio della paur

( 28 Reggio Calabria) L’Avv. Francesco Miraglia interviene su una vicenda giudiziaria che riafferma un principio fondamentale: l’esclusione del reato di stalking non rende penalmente irrilevanti le minacce accertate.

Trecentottantotto telefonate nell’arco di due mesi, comunicazioni insistenti e minacce. Una vicenda giudiziaria che ha attraversato due gradi di giudizio e che si è conclusa, in appello, con la conferma della condanna per minaccia grave e del risarcimento riconosciuto alla persona offesa. La decisione della Corte d’appello di Reggio Calabria rappresenta un importante richiamo alla tutela della libertà individuale e alla necessità di riconoscere la rilevanza penale delle condotte intimidatorie, anche quando non risultino integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori. Il procedimento trae origine dalla denuncia di una donna che aveva riferito di aver subito, dopo la conclusione di una relazione sentimentale, ripetuti contatti telefonici, messaggi e comportamenti minacciosi. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale venivano acquisiti elementi testimoniali e documentali, tra cui tabulati telefonici dai quali emergevano 388 chiamate effettuate nell’arco di due mesi da utenze riconducibili all’imputato. Il Tribunale di Reggio Calabria, pur ritenendo non sufficientemente dimostrati gli eventi richiesti dall’articolo 612-bis del codice penale per la configurabilità del reato di stalking, riconosceva la responsabilità dell’imputato per minaccia grave, ai sensi dell’articolo 612, secondo comma, del codice penale. Ne conseguiva la condanna alla pena di nove mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in euro 5.000, oltre alle spese legali. La Corte d’appello, respingendo l’impugnazione dell’imputato, confermava integralmente la decisione. Il principio giuridico che emerge dalle due pronunce assume particolare rilevanza: l’esclusione del delitto di atti persecutori non determina automaticamente l’irrilevanza penale delle condotte accertate. Il reato di stalking richiede, infatti, che le reiterate condotte di minaccia o molestia provochino almeno uno degli eventi specificamente previsti dalla legge, tra cui un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità oppure un’alterazione delle abitudini di vita. Quando tali presupposti non risultano dimostrati, le condotte possono comunque integrare un diverso reato, come quello di minaccia grave, qualora ne ricorrano gli elementi costitutivi. La distinzione non rappresenta un semplice tecnicismo giuridico, ma costituisce una garanzia fondamentale per la corretta amministrazione della giustizia. Sul significato della vicenda interviene l’Avv. Francesco Miraglia: «Non possiamo continuare a considerare le minacce come semplici parole, né pretendere che una persona debba subire un’aggressione fisica prima di vedere riconosciuto il proprio diritto alla tutela. La violenza non comincia necessariamente con un gesto: può manifestarsi attraverso intimidazioni, pressioni e comportamenti che compromettono la libertà individuale. Questa vicenda dimostra che la giustizia deve saper distinguere le fattispecie penali senza perdere di vista la tutela della persona. L’esclusione dello stalking non significa impunità quando le condotte accertate costituiscono un diverso reato. Nessuno deve essere costretto a vivere nella paura. La libertà, la dignità e la sicurezza personale non sono concessioni, ma diritti fondamentali che lo Stato ha il dovere di proteggere. E difendere questi diritti significa difendere il principio stesso di giustizia». La pronuncia della Corte d’appello assume rilievo anche sotto il profilo della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tali dichiarazioni possono costituire anche da sole fonte di prova della responsabilità penale, purché siano sottoposte a un rigoroso vaglio di attendibilità. Si tratta di un principio particolarmente importante nei procedimenti relativi a condotte che si sviluppano nell’ambito delle relazioni personali, dove non sempre i comportamenti contestati si verificano alla presenza di testimoni. La tutela della persona offesa e il rispetto della presunzione d’innocenza non sono principi contrapposti. Entrambi richiedono un accertamento rigoroso, fondato sulle prove e sulla corretta applicazione della legge. La conferma delle statuizioni risarcitorie evidenzia inoltre il ruolo della costituzione di parte civile quale strumento attraverso il quale la persona danneggiata dal reato può ottenere, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento giudiziario delle proprie pretese risarcitorie. Ma questa vicenda solleva anche una questione che supera il singolo procedimento. Troppo spesso le minacce e le condotte intimidatorie vengono sottovalutate quando si manifestano durante o dopo la conclusione di una relazione affettiva. Nessun rapporto personale attribuisce il diritto di intimidire, minacciare o condizionare la libertà dell’altro. La libertà di interrompere una relazione, di sottrarsi a comunicazioni indesiderate e di vivere senza minacce costituisce un’espressione fondamentale dell’autodeterminazione personale. Naturalmente, non ogni comportamento insistente o offensivo integra automaticamente un reato. È necessario verificare concretamente la sussistenza degli elementi previsti dalla legge, evitando tanto le sottovalutazioni quanto le indebite generalizzazioni. La vicenda giudiziaria esaminata dimostra che una giustizia autorevole non è quella che pronuncia necessariamente la condanna più severa, ma quella che sa accertare i fatti, individuare le responsabilità effettivamente provate e tutelare i diritti. Le minacce non diventano irrilevanti soltanto perché non risultano integrati tutti gli elementi dello stalking. Una minaccia penalmente rilevante non deve trasformarsi in un’aggressione fisica per meritare una risposta dello Stato. Perché la libertà di una persona non può essere ostaggio della paura. E il diritto di vivere senza intimidazioni non può essere messo in discussione.

a cura dell’avv. Francesco Miraglia