Affido eterofamiliare: la Cassazione richiama i giudici. Non bastano formule generiche o conflitti con i servizi sociali per allontanare un bambino dalla propria famiglia
(Roma 29 luglio 2026) Una delle pronunce più importanti degli ultimi anni in materia di tutela dei minori arriva dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 23759 del 22 luglio 2026, ha cassato il decreto della Corte d’Appello di Milano disponendo un nuovo esame della vicenda da parte di un diverso collegio.
La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il diritto del minore a crescere nella propria famiglia costituisce la regola, mentre l’allontanamento rappresenta l’extrema ratio, ammissibile solo in presenza di un concreto e attuale pregiudizio non eliminabile con misure meno invasive. Il richiamo è all’art. 1 della legge n. 184/1983, all’art. 315-bis c.c., all’art. 8 CEDU e agli artt. 8 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Il passaggio più significativo dell’ordinanza riguarda però il metodo di valutazione. Secondo la Cassazione non è sufficiente parlare genericamente di “criticità”, “comportamenti disfunzionali” o “scarsa collaborazione” del genitore con i servizi sociali. Il giudice deve accertare fatti concreti, specifici e verificabili che dimostrino un reale pregiudizio per il minore.
La Corte afferma inoltre che l’attenzione deve concentrarsi sul rapporto tra genitore e figlio e non sul rapporto tra il genitore e i servizi sociali. Il conflitto con gli operatori non può, di per sé, giustificare l’allontanamento del bambino. Richiamando Cass. n. 7391/2016, la Suprema Corte ribadisce che non possono trovare ingresso giudizi sommari di incapacità genitoriale, anche se formulati da esperti, quando non siano fondati su precisi elementi fattuali.
Un ulteriore principio riguarda la durata dell’affidamento eterofamiliare. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 16569/2021, Cass. n. 10706/2010 e Cass. n. 1837/2011), la Corte ricorda che si tratta di una misura necessariamente temporanea, finalizzata al recupero della famiglia di origine, che deve indicare una durata prevedibile e un concreto progetto di rientro del minore. Un affidamento destinato a protrarsi senza limiti temporali è incompatibile con la natura dell’istituto.
L’Avvocato Francesco Miraglia commenta:
«Questa ordinanza rappresenta un richiamo fortissimo a tutto il sistema della tutela minorile. La Cassazione afferma un principio che condivido da anni: non bastano formule stereotipate, giudizi generici o la conflittualità tra un genitore e i servizi sociali per giustificare l’allontanamento di un bambino. Servono fatti concreti, specifici e dimostrabili dai quali emerga un reale pregiudizio per il minore.»
«È altrettanto importante il richiamo alla temporaneità dell’affidamento eterofamiliare. Un bambino non può rimanere per anni in comunità senza un vero progetto di recupero della famiglia di origine. L’affidamento non può trasformarsi in una sospensione indefinita della genitorialità. Questa ordinanza riafferma che lo Stato deve certamente proteggere i minori quando vi sia un pericolo concreto, ma deve anche fare tutto il possibile per sostenere e recuperare la famiglia, nel rispetto della legge e delle convenzioni internazionali.»
L’ordinanza n. 23759/2026 rappresenta un importante punto di riferimento per tutti i procedimenti di affidamento eterofamiliare, riaffermando che una misura tanto invasiva può essere disposta e mantenuta solo sulla base di una rigorosa motivazione fondata su fatti concreti, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e della finalità di recupero della famiglia di origine.