Caso Bibbiano: un po’ di chiarezza sulla vicenda e i reati commessi dagli imputati

Caso Bibbiano: un po’ di chiarezza sulla vicenda e i reati commessi dagli imputati

Qualche mese fa si è tenuta l’udienza preliminare riguardante il caso Bibbiano. La sentenza ha determinato la condanna di Claudio Foti, psicologo e psicoterapeuta del centro studi Hansel e Gretel, l’assoluzione di  Beatrice Benati, nonché il rinvio a giudizio di vari operatori sociali e impiegati nella Pubblica Amministrazione. Le accuse riguardano tentato delitto, violenza privata, frode processuale, abuso d’ufficio e concorso di persone nel reato, alle quali si aggiungono diverse aggravanti.

Le indagini relative al presente caso sono iniziate alla fine dell’estate del 2018, a seguito dell’aumento del numero di denunce riguardanti possibili abusi sessuali e violenze ai danni di minori in carico ai servizi sociali dell’Unione Val d’Enza, un consorzio di sette comuni emiliani di cui fa parte anche Bibbiano. L’inchiesta, che ha avuto ampia risonanza mediatica sotto il nome di “Angeli e Demoni”, ha portato alla luce un sistema illecito di affidamento di minori nel comune, attuato attraverso la manipolazione delle testimonianze dei bambini da parte degli operatori sociali. Molti aspetti della vicenda sono ancora poco chiari.

Per fare un po’ di chiarezza, la psicologa Benati è stata chiamata a rispondere dei reati di tentata violenza e di violenza privata (art. 610 del codice penale) nei confronti di una minore, alla quale avrebbe fatto credere di essere vittima di abusi da parte del compagno della madre. A questo proposito, avrebbe poi cercato di convincere la signora a non intraprendere una convivenza con il fidanzato, minacciandola di dare la figlia in affido qualora non avesse interrotto la frequentazione (condizione si è effettivamente verificata durante le vacanze natalizie). Il delitto sarebbe stato aggravato dall’abuso delle circostanze di tempo, luogo e persona (art. 61, n. 5, 9 e 11 c.p.) dal momento che la mamma sarebbe stata psicologicamente debole e non in grado di difendersi, oltre che dall’abuso di autorità dovuto al ruolo di assistente sociale di riferimento e dall’abuso di poteri derivanti dal pubblico servizio esercitato. Tuttavia, non è stata rinvenuta prova concreta delle minacce lamentate dall’accusa, nemmeno nelle stesse dichiarazioni della madre (parte offesa). La stessa minore aveva accettato senza proteste la proposta di trascorrere in affido le vacanze di Natale, per altro senza che fossero precluse le visite e i contatti con i familiari. Ne consegue che la Benati si è limitata a svolgere il proprio lavoro, propendendo per la soluzione che le sue valutazioni da professionista ritenevano migliore per la minore. In considerazione del fatto che già il GIP in sede cautelare non aveva riscontrato gravità indiziaria, l’imputata, che aveva fatto domanda di rito abbreviato, è stata assolta con formula ampia poiché il fatto non sussiste.

Lo stesso non si può dire per Foti. Accusato in primo luogo di frode processuale, è stato chiamato a rispondere per aver alterato lo stato psicologico ed emotivo di una minore con l’obiettivo di ingannare il CTU e il Tribunale dei Minorenni di Bologna nel procedimento atto a valutare la responsabilità genitoriale dei suoi familiari. Nello specifico, lo psicoterapeuta avrebbe convinto la minore di subire molestie da parte del padre, radicando in lei il rifiuto di incontrarlo. A tal proposito, si sono verificate diverse incongruenze tra le dichiarazioni rilasciate dai consulenti del PM e da quelli della Difesa, i quali, in seguito, non solo non hanno minimamente tentato di giustificare la sincerità delle loro affermazioni, ma hanno addirittura mostrato di essere a conoscenza della loro scorrettezza. Vi è poi la prova, dall’analisi della trascrizione delle sedute, della mutazione dello stato psicologico della minore, che ha sviluppato nel tempo un forte odio nei confronti del padre, pur specificando di non avere alcuna certezza in merito agli episodi di abuso che sarebbe stata spinta a ricordare. Tuttavia, l’evidenza del disturbo psicologico causato nella paziente, l’intenzionalità delle difformità nelle dichiarazioni dei consulenti della Difesa e la certa conoscenza del procedimento civile in corso da parte di Foti, pur essendo elementi necessari per determinare il compimento del reato, non sono sufficienti per la condanna dell’imputato: infatti, sembra che abbia voluto solamente rimarcare le sue abilità di psicoterapeuta, in grado di riportare alla luce ricordi anche a distanza di anni, quasi come se si trattasse di un atto di personale virtuosismo piuttosto di una voluta frode.

Assolto da tale accusa, è stato comunque condannato per l’inflizione di lesioni personali gravi nella suddetta minore, provocate da un errato uso della tecnica EMDR. Quest’ultima utilizza i movimenti oculari o altre forme di stimolazione alternata destro/sinistra al fine di perseguire il recupero di ricordi già presenti nella memoria del paziente, ma oscurati in quanto traumatici. Considerato questo presupposto, l’applicazione di tale tecnica nel presente caso risulta inappropriata, in quanto la minore non ha mai affermato con certezza l’avvenimento di un eventuale abuso. La stessa presidente dell’associazione “EMDR Italia” ha confermato la violazione dei protocolli EMDR da parte di Foti, oltre a sottolineare l’inappropriatezza del ripetuto intervento dell’imputato nel corso delle sedute, che formulava ipotesi, interpretava e faceva domande incalzanti e suggestive per ottenere a tutti i costi le risposte attese dalla paziente. È da sottolineare, poi, che non sono stati per nulla trattati i numerosi eventi drammatici che hanno effettivamente segnato la crescita della minore e che potevano essere ragionevolmente considerati la reale causa del suo disagio. Questo errato modo di procedere avrebbe provocato un disturbo di personalità borderline e un disturbo depressivo con ansia, nonostante la difesa abbia minimizzato la lesione sostenendo che si trattasse piuttosto di un “disturbo post-traumatico da stress” (senza tuttavia negarla). In accordo all’art. 41 c.p. (concorso di cause), è accertata la materialità del reato, a cui si aggiunge la sussistenza dell’agire doloso (volontarietà delle lesioni cagionate) nella forma del dolo diretto (ovvero nel caso in cui le conseguenze della propria condotta, benché non perseguite intenzionalmente, siano certe o altamente probabili). Infatti, le competenze tecnico-professionali e l’esperienza di FOTI non lasciano spazio al dubbio della sua inconsapevolezza.

L’imputato risulta condannato anche per aver partecipato, quale concorrente extraneus, al reato di abuso di ufficio. Infatti, le sedute di terapia da lui organizzate venivano condotte presso i locali pubblici de “La Cura” a Bibbiano, affidati alla società e centro studi S.I.E. srl/Hansel e Gretel ONLUS (di cui l’imputato era rispettivamente amministratore delegato e direttore scientifico) in assenza di regolare appalto (in violazione della normativa in tema di affidamenti pubblici ed in particolare in violazione dell’art. 36 c.2 lett. a) e b) D.Lgs 50/2016). Infatti, gli operatori dell’Unione avrebbero dovuto adottare un provvedimento di affidamento diretto sottosoglia per i primi tre anni di servizio e, successivamente, attribuirlo attraverso una regolare procedura di evidenza pubblica, ma nessuno dei due procedimenti è stato attuato. La Difesa ha giustificato tale condotta attraverso l’istituto della co-progettazione, consentito in alternativa alla tradizionale gara d’appalto dalla L. 328/2000. Tuttavia, solo la ristrutturazione dell’allestimento dei locali è stata determinata legalmente in questo modo, mentre il servizio di psicoterapia veniva effettuato dalla Hansel e Gretel senza alcun atto formale che ne dimostri l’affidamento (oltre al fatto che la Hansel e Gretel, divenuta poi una società di capitali, la S.I.E. S.r.l., non avrebbe potuto prendere parte all’istituto di co-progettazione poiché era più un’organizzazione non lucrativa). Il concorso di Foti è confermato dai rapporti privilegiati che intratteneva con gli altri imputati, stretti negli anni grazie alla condivisione della medesima base ideologica e che hanno portato alla realizzazione di progetti comuni (l’associazione “Rompere il Silenzio – Far Crescere il Futuro” e il progetto “Utopia” per l’accoglienza di minori vittime di maltrattamenti e abusi”). È poi evidente che lo psicoterapeuta fosse perfettamente consapevole dell’illegittimità del sistema di pagamento delle sedute, congegnato appositamente per mascherare un’ingiustificata erogazione di denaro pubblico agli psicoterapeuti della Hansel e Gretel. Infatti, la psicoterapia è una prerogativa esclusiva dell’ASL, quindi non esternalizzabile ad un ente locale, in particolar modo laddove non esista una procedura ad evidenza pubblica sull’affidamento del servizio. In particolare, gli psicoterapeuti proponevano il prezzo di 135€ per 45 minuti di seduta, ben superiore alla media (anche in rispetto a quello applicato nella loro di sede di Moncalieri), pagato attraverso l’interposizione fittizia delle famiglie affidatarie, obbligate a fare un bonifico una volta ricevuto il contributo dell’affido (a cui veniva aggiunto il prezzo della seduta). Da ciò se ne ricava il cospicuo profitto assicurato alla società dell’imputato, nonché l’altrettanto consistente danno economico per la Pubblica Amministrazione.

Dopo aver richiesto il rito abbreviato, Foti è stato condannato a 4 anni di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e alla sospensione dall’esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta per 2 anni. Non si sono verificate circostanze attenuanti della pena in quanto l’imputato non ha mai dimostrato segni di resipiscenza e, anzi, ha mantenuto per l’intera durata del processo un comportamento censurabile, tentando perfino di ingannare il PM manipolando prove e testimonianze.

Oltre alla condanna di Foti e all’assoluzione della Benati, il Giudice ha sentenziato il rinvio a giudizio per diversi operatori dei servizi sociali e impiegati della Pubblica Amministrazione per una “complessa, continuativa e insistita attività illecita legata al delicato tema degli affidi di minorenni” di competenza dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza. È ricavabile dagli atti anche il coinvolgimento del sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, che ha sempre promosso il progetto “La Cura”, anche a livello nazionale davanti ad autorità ecclesiastiche e alla Commissione Infanzia in Senato, ed era consapevole fin dall’inizio dell’affidamento “di fatto” del servizio di psicoterapia.

Il percorso per portare alla luce l’intera verità della faccenda e la responsabilità degli effettivi colpevoli è ancora lungo e tale sentenza non è che la prima parte di un processo ancora da portare a termine. Tuttavia, è bastevole a dimostrare la riprovevole condotta proprio di chi dovrebbe essere in prima linea per la tutela e l’aiuto dei più fragili. L’errata applicazione delle tecniche terapeutiche ha provocato danni irreversibili nei pazienti, quali l’incapacità di ricostruire la propria storia passata, la propria identità, la relazioni con i genitori e il proprio ruolo nei rapporti con l’Altro. La psicoterapia dovrebbe aiutare a risignificare la storia della propria vita e migliorare il benessere personale; questa storia dimostra il sovvertimento dell’obiettivo principale del trattamento terapeutico, trasformandolo da pratica curativa ad una violenza ingiustificata, oltre alla diffusione di un errato pregiudizio nei confronti di quello che invece è stato studiato per essere un mezzo efficace e benefico. Proprio per questo fare chiarezza sulla vicenda è fondamentale, così che venga ristabilita la fiducia in un sistema di assistenza che è in realtà fondamentale per la tutela delle famiglie e dell’intera cittadinanza.

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